NASpi 2022: cos'è, come funziona e come richiederla. Quest'anno cambia l’importo massimo dell’indennità mensile di disoccupazione, allargando anche la platea dei destinatari. Si tratta del sussidio INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1° maggio 2015. In attesa di un nuovo impiego, infatti, i lavoratori disoccupati possono presentare domanda in presenza di determinati requisiti contributivi.
Scopriamo quindi tutte le novità sulla NASpi 2022, come funziona e come richiederla.
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La NASpI rappresenta un aiuto economico mensile, un sostegno al reddito per le persone che hanno perso involontariamente il proprio lavoro. La NASpI viene erogata su domanda, questo significa che i disoccupati aventi diritto devono fare una richiesta specifica per accedere al contributo economico.
La Legge di Bilancio 2022 ha comunque introdotto delle modifiche semplificando i requisiti richiesti per accedere alla prestazione e i meccanismi di riduzione della prestazione (c.d. Décalage), anche in base all’età anagrafica dei richiedenti. In generale possono presentare domanda:
Apprendisti;
Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2022, possono accedere anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.
Inoltre, tra le altre novità per la NASpi 2022:
l’indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
viene modificato il meccanismo del décalage ovvero la riduzione dell’importo mensile NASpI in misura pari al 3% al mese;
l’importo massimo mensile della NASpI per l’anno 2022 è di 1.360,77 euro.
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Per poter richiedere la NASpI è necessario possedere determinati requisiti:
essere disoccupati dopo la perdita involontaria dell’occupazione (licenziamento, anche se disciplinare, dimissioni per giusta causa, dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità, risoluzione consensuale del rapporto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro o rifiuto del lavoratore di essere trasferito ad altra sede dell’azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici);
aver totalizzato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro. Per raggiungere il requisito contributivo bisogna prendere in considerazione i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia maggiore.
Importante ricordare che, dal 1° gennaio 2022 è stato abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Rimane valido solo per coloro che sono diventati disoccupati entro il 31 dicembre 2021. Invece, alla NASpI 2022 si accede con i requisiti semplificati.
L’importo viene stabilito per legge e rivalutato ogni anno a seconda della variazione dell’indice ISTAT. L’Inps ha comunicato che l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI attualmente è fissato a 1.335,40 euro.
La NASpI viene corrisposta mensilmente per massimo 2 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. Non vengono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche per prestazioni fruite in un'unica soluzione in forma anticipata.
Si può presentare apposita domanda all’Inps, esclusivamente online per via telematica, entro 68 giorni a decorrere dalla data di:
cessazione del rapporto di lavoro;
cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
La richiesta può essere effettuata online dal cittadino, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’Inps, utilizzando una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Ci si può anche rivolgere agli Enti di Patronato o tramite il Contact center Inps, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.
Il sussidio mensile è riconosciuto mensilmente dall’INPS direttamente al beneficiario attraverso le seguenti modalità scelte dall’interessato in sede di invio della domanda:
accredito su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso l’ufficio postale.
Per maggiori informazioni visitate il sito Inps.
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