Da che età si può iniziare a lavorare? Un giovane minorenne può guadagnarsi qualche soldo in attesa della maggiore età? Tante domande alle quali risponderemo nel resto di quest'articolo. Possiamo iniziare ad affermare che la normativa italiana non prevede un divieto assoluto di adibire al lavoro i minorenni; al contrario, è fissato a 16 anni il limite minimo per poter essere regolarmente assunti, a eccezione per le deroghe rappresentate da apprendistato di primo livello, Alternanza scuola – lavoro e settori come spettacolo e attività sportive. Il tutto, naturalmente, con una serie di limitazioni. Andiamo a scoprirle.
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Bisogna fare chiarezza su questo punto. Cominciamo col dire che l’età minima per essere ammessi al lavoro è 16 anni, a condizione di aver assolto l’obbligo scolastico, ovvero un titolo di studio di scuola secondaria superiore o, in alternativa, una qualifica professionale di durata almeno triennale.
Chi ha compiuto 16 anni e ha frequentato la scuola per almeno dieci anni (5 anni di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1° grado e 2 anni di scuola superiore), ma non ha ancora completato un corso di formazione, può comunque lavorare: in questo caso, deve essere assunto con il contratto di Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, una forma di apprendistato specifico per lavoratori dai 16 ai 25 anni, che comprende sia la formazione che il lavoro, come previsto dalla Legge (decreto legislativo 167/2011), che vale per tutte le ragazze e i ragazzi in Italia, cittadini italiani o stranieri.
Quindi, riassumendo, un minore può essere ammesso al lavoro a queste due condizioni:
che abbia compiuto i 16 anni: per i quindicenni è prevista un’eccezione solo con uno specifico contratto di apprendistato;
che abbia assolto l’obbligo scolastico, nei termini precedentemente citati.
Il giovane che ha compiuto 16 anni può aspirare a un contratto a tempo determinato o indeterminato se possiede:
5 anni di scuola primaria, cioè studi compiuti dai 6 agli 11 anni;
3 anni di scuola secondaria di primo grado dagli 11 ai 14 anni;
1 anno di liceo;
1 anno di apprendistato o il 2° anno di liceo.
La risposta è sì, è possibile iniziare a lavorare a 15 anni, purché il soggetto:
aderisca alla modalità didattica innovativa Alternanza scuola-lavoro, stabilita dalla legge 107 del 2015;
stipuli un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
La Legge di riforma della scuola, infatti, ha aggiunto l'obbligo formativo a quello scolastico. Pertanto, ogni minore in Italia deve godere di un periodo di istruzione e formazione di almeno 12 anni, fino all'ottenimento di una qualifica professionale o al raggiungimento della maggiore età. Per rispettare l'obbligo formativo, un lavoratore tra i 16 e i 18 anni è tenuto a:
frequentare un istituto riconosciuto dal sistema scolastico italiano (incluse le scuole serali);
sottoscrivere un contratto di apprendistato che richiede la partecipazione a moduli formativi professionalizzanti di durata non inferiore alle 120 ore all'anno;
iscriversi e partecipare a corsi finanziati dalle regioni ed erogati attraverso enti di formazione accreditati.
Lo Stato concede il diritto ai giovani sotto i 15 anni di svolgere attività lavorative di carattere:
culturale;
artistico;
pubblicitario;
sportivo;
nel settore dello spettacolo.
Tuttavia, questo è possibile solo con l'autorizzazione di uno dei genitori o di chi fa le veci del minore, insieme a quella della Direzione Territoriale del Lavoro competente, che deve verificare che l'attività in questione non comprometta il giovane lavoratore in termini di:
sicurezza;
integrità psicofisica;
sviluppo fisico;
frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (L. 977/67, art. 4).
Nel caso di un minore che abbia compiuto 16 anni, invece, non è richiesta l'autorizzazione della potestà genitoriale. Lo Stato in questo caso garantisce al giovane di poter scegliere un lavoro e firmarne il contratto in totale autonomia.
Ai minorenni non è consentito lavorare per più di 8 ore al giorno e superare le 40 ore settimanali, e non è nemmeno possibile effettuare lavoro straordinario. Se il lavoratore in questione non ha ancora compiuto 16 anni, il numero di ore massime giornaliere si riduce a 7, mentre quelle settimanali non possono superare le 35. Inoltre:
i lavoratori minorenni hanno diritto a 1 ora di pausa ogni 4 ore e mezza di lavoro continuativo (tuttavia esistono eccezioni da contratti collettivi che prevedono soltanto mezz'ora di riposo);
è previsto un periodo di riposo di 2 giorni ogni 5 lavorativi (se possibile dovranno essere consecutivi e includere la domenica);
lo stato concede deroghe per il giorno di pausa di domenica solo per le attività artistiche, culturali, pubblicitarie, sportive, turistiche, inerenti al settore alberghiero e della ristorazione;
si può concedere un periodo di riposo settimanale inferiore ai 2 giorni, purché questo non sia inferiore alle 36 ore per motivi organizzativi o tecnici (limite che può essere omesso se il lavoro presenta turni di lavoro particolarmente brevi o frazionati tra loro).
La legge n. 977/67 vieta ai minori lavori che possano compromettere il loro naturale sviluppo psicofisico, nello specifico che siano associati a:
il trasporto di carichi pesanti per più di 4 ore al giorno, inclusi i ritorni a vuoto;
l'esposizione a pericoli per la salute e la sicurezza come sostanze e preparati classificati irritanti e rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel.
La Legge vieta ai minori anche di effettuare turni di lavoro notturni, dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7. È comunque possibile lavorare di notte qualora subentrino cause di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell'impresa, a patto che il datore di lavoro lo comunichi all'Ispettorato del lavoro, precisando:
la causa considerata di forza maggiore;
il personale utilizzato;
il quantitativo di ore per il quale la forza lavoro è stata impiegata.
In ogni caso, si tratta di un'eccezione che deve essere presa in considerazione solo durante il periodo strettamente necessario, se si tratta di un lavoro temporaneo e in mancanza di disponibilità di lavoratori adulti.
Concludendo, in generale l'età minima per lavorare in Italia è 16 anni, anche se, come abbiamo avuto modo di vedere, esistono numerose eccezioni a seconda della tipologia di lavoro e del contratto.
Per approfondire: “A che età si può iniziare a lavorare? Ecco cosa dice la Legge italiana”