Tutelare il rapporto di lavoro autonomo occasionale, spesso molto sottovalutato in Italia: questo è l'obiettivo della Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, con la quale si forniscono le istruzioni operative per rispettare il nuovo obbligo previsto dall’articolo nell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, a seguito della modifica apportata dall’articolo 13 del Dl 146/2021.
Entrando più nello specifico, si tratta dei nuovi obblighi istituiti per contrastare eventuali forme illecite di rapporto lavorativo autonomo occasionale. Tramite comunicazione preventiva, infatti, i committenti (in relazione alla realizzazione di un’opera o alla prestazione di un servizio senza vincolo di subordinazione), sono tenuti a informare l’Ispettorato del Lavoro su tutte le collaborazioni con soggetti che svolgono un lavoro di tipo autonomo occasionale (senza Partita Iva).
Vediamo come funziona questa nuova norma con istruzioni, scadenze e regole.
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Il nuovo adempimento è stato incluso nel decreto fisco-lavoro, collegato alla Legge di Bilancio 2022. Lo scopo è di garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro e contrastare eventuali irregolarità contrattuali.
Il lavoro autonomo occasionale non implica un rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro e non presuppone nemmeno il possesso della partita Iva da parte del lavoratore. Ciò che è importante sapere è che questo tipo di lavoro può essere svolto solo per un certo periodo di tempo dal lavoratore, fino al raggiungimento della soglia di fatturato annuale di 5.000 euro. Si tratta quindi di una collaborazione professionale che, secondo le recenti decisioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, deve essere ulteriormente tutelata da un nuovo obbligo per i committenti (nota n.29 dell'11 gennaio 2022):
“Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente.”
Pertanto, i committenti che operano esclusivamente a livello imprenditoriale dovranno comunicare anticipatamente lo svolgimento di collaborazioni con lavoratori autonomi occasionali.
La norma è rivolta unicamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori per i lavoratori autonomi occasionali. Di conseguenza, i rapporti di lavoro esclusi da questo nuovo obbligo sono i seguenti:
collaborazioni coordinate e continuative, anche quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione;
rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis del DL 50/2017 (conv. dalla L. 96/2017);
professioni intellettuali e attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR (soggetti a specifici obblighi di comunicazione entro il ventesimo giorno del mese successivo).
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Per poter effettuare la comunicazione preventiva, il committente deve effettuare una procedura online entrando nel sito servizi.lavoro.gov.it; per posta elettronica certificata (PEC) utilizzando l’apposito modello (UNI-intermittente); via SMS oppure tramite App; per fax in caso di problemi tecnici/informatici. In attesa che l’applicativo telematico venga aggiornato, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato Territoriale.
La comunicazione, che potrà essere inserita direttamente nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere:
i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
la sede dove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa;
una descrizione dell’attività;
l’ammontare del compenso (se stabilito al momento dell’incarico) ;
la data di avvio delle prestazioni occasionali;
l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (un giorno, una settimana, un mese).
Nel caso in cui il lavoro non sia realizzato nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Ricordiamo, inoltre, che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo, o ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022 (con scadenza quindi il 18 gennaio 2022). Per le collaborazioni successive, la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione.
Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o modificata prima dell’inizio dell’attività. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento, non sono interpretati come un'omissione della comunicazione.
Qualora i dati precedentemente elencati dovessero mancare, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Anche in caso di mancata comunicazione, per il committente sarà prevista una sanzione che va dai 500 ai 2.500 euro. Inoltre, con la modifica del comma 1, art.14 Tutela, Sicurezza e Salute sul lavoro, è prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di accertamento INL da cui emerga che il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato come autonomo occasionale in assenza delle condizioni di legge e senza comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
La sanzione potrà applicarsi anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che il committente abbia provveduto a effettuarne una nuova.
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