Al via le domande per l'Assegno nucleo familiare, o alla misura “ponte”, destinata a coloro che restano esclusi dall'Anf (Assegno nucleo familiare per l'appunto). La domanda può essere inoltrata fino al 31 dicembre 2021 e, per i beneficiari dell'assegno, spetta anche una maggiorazione da 37,50 a 55 euro per figlio.
L'Assegno nucleo familiare è un importantissimo sostegno alla genitorialità, anche se provvisorio, che cerca di andare incontro a tutte le famiglie con figli a carico, in attesa di una versione definitiva che sarà operativa dal 1°gennaio 2021.
Vediamo, nello specifico, a chi è destinato l'Assegno per nucleo familiare, in cosa consiste e come fare domanda.
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L'assegno per nucleo familiare è la misura a sostegno della famiglia e della genitorialità che prenderà avvio, nella sua forma definitiva, a partire dal 1° gennaio 2022. Nel 2022, infatti, quando entrerà a regime, sostituirà quasi interamente bonus e detrazioni a sostegno dei figli a carico: di conseguenza, ci sarà un’unica misura di sostegno che sarà in grado di semplificare tutte le singole misure. Saranno pertanto cancellati gli Assegni per il Nucleo familiare, il Bonus mamma domani, il Bonus natalità (noto anche come Bonus Bebè) e il fondo a sostegno della natalità.
Prima della versione definitiva, però, è possibile accedere a una versione transitoria dell’Assegno (partita dal 1° luglio) e che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021. L’assegno transitorio è rivolto anche ai nuclei che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare. Nel dettaglio, la misura può essere richiesta da:
disoccupati;
lavoratori autonomi;
titolari di pensione da lavoro autonomo;
coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
nuclei familiari che non possiedono i requisiti per beneficiare degli ANF.
L’assegno viene corrisposto ai cittadini italiani o di uno stato membro UE, oppure a un familiare titolare del diritto di soggiorno. Occorre, inoltre, che il richiedente sia soggetto al pagamento di imposta sul reddito in Italia, e che sia residente in Italia da almeno due anni o, in alternativa, che sia titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di durata almeno semestrale.
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A differenza dell’Assegno nucleo, che entrerà a regime nel 2022 e per il quale, almeno per la quota base, non sarà richiesta la certificazione Isee, in questa prima fase la soglia di accesso è stata fissata ai 50mila euro di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
L’Inps ha poi segnalato che, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, ai beneficiari dell’Assegno per il nucleo familiare spetta una maggiorazione da 37,5 euro a 55 euro per figlio. Con il decreto-legge 8 giugno 2021 n. 79, l’assegno per il nucleo familiare aumenta di 37,5 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L'importo maggiore spetta a tutti i lavoratori con nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di Anf superiore a zero. Rientrano in questa categoria:
lavoratori dipendenti;
iscritti alla Gestione separata;
lavoratori agricoli, domestici e domestici somministrati;
dipendenti di ditte cessate, fallite e inadempienti, nonché quelli in aspettativa sindacale;
lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione;
titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
fruitori di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
Casi di incompatibilità con l'Assegno nucleo familiare: il decreto legge n.79/2021 che disciplina il regime delle compatibilità dell’Assegno temporaneo con altre prestazioni, all’art. 4 dispone che lo stesso non è compatibile con l’assegno per il nucleo familiare. Di conseguenza, l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno “ponte” introdotto dall’Inps prima dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico a partire da gennaio 2022.
Al contrario, specifica l’Inps, non vi è alcuna incompatibilità con l’Assegno temporaneo ai figli minori per i soggetti destinatari della prestazione degli assegni familiari (di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797) quali:
coltivatori diretti;
coloni e mezzadri;
piccoli coltivatori diretti;
pensionati di tali Gestioni e pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Tali soggetti possono quindi fruire,fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.
L’Inps, inoltre, ha chiarito che la rivalutazione degli assegni familiari avviene “in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente”.
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Per inviare la domanda telematica si deve accedere all’area riservata del sito dell’Inps tramite Spid o carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi oppure Pin Inps. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati o gli intermediari dell’istituto, oppure chiamando il contact center al numero 803164, da rete fissa o allo 06 164164 da rete mobile. Nello specifico:
per i dipendenti del settore privato non agricolo, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web;
per i lavoratori dipendenti del settore privato agricolo, la domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (cod. SR16) cartaceo, come attualmente previsto, e sarà cura del datore di lavoro applicare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’Inps con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale;
per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione;
per i pensionati delle gestioni interessate che percepiscono l’assegno al nucleo familiare le maggiorazioni previste dall’articolo 5 del decreto-legge n.79/2021, se spettanti, verranno attribuite d’ufficio.
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