Ci sono importanti novità per colf e badanti: dal 1° ottobre, infatti, si aggiornano le regole del nuovo contratto firmato l'8 settembre scorso. Il contratto entra in vigore nel momento in cui si terminano tutte le procedure di regolarizzazione che hanno coinvolto nei mesi precedenti migliaia di lavoratori domestici. Un cambiamento fondamentale per milioni di famiglie e lavoratori data l'importanza economica e sociale del lavoro domestico.
Tra le riforme, l'aumento dello stipendio minimo dal 1° ottobre e, successivamente, dal 1° gennaio 2021. Il nuovo CCNL prevede, infatti, nuove tabelle retributive in base al livello e alle mansioni svolte. Si inizia con le babysitter (livello BS) che assistono bambini fino a 6 anni, per le quali viene prevista un’indennità pari a115,76 euro mensili. Per le badanti (ora assistenti familiari) con livello CS e DS viene prevista, invece, un’indennità pari a 100 euro.
Ma attenzione: dal 1° ottobre ricordiamo che occorrerà essere in possesso dello Spid come accesso unico ai servizi Inps, in sostituzione del Pin. I lavoratori interessati così come i datori di lavoro dovranno quindi attivare la nuova identità digitale per accedere alle prestazioni (assunzioni, cessazioni e variazioni contrattuali); rimane identico l'accesso al portale dei pagamenti dove poter elaborare e scaricare i PagoPa per il versamento dei contributi trimestrali.
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Per prima cosa cambia la definizione: non si chiameranno più colf, badanti e babysitter ma assistenti familiari, e saranno inquadrati in livelli diversi a seconda delle loro competenze e mansioni. Esse riguardano sopratutto il lavoro di cura dei bambini e delle persone non autosufficienti. In tutto, secondo il Sole 24 Ore, sono ben 848.987 i lavoratori domestici regolari censiti dall'Inps e 176.848 quello in fase di regolarizzazione, con la sanatoria introdotta dal decreto Rilancio. Per questi ultimi, dovrà essere ultimata la procedura di emersione, che farà ottenere ai lavoratori extracomunitari un regolare permesso di soggiorno.
Il nuovo contratto collettivo è rivolto alla figura professionale degli assistenti familiari, suddivisi in quattro livelli, stabiliti in base al lavoro della cura della casa o dell'assistenza di persone (bambini o anziani), autosufficienti o no. Il contratto, inoltre, riconosce anche dal punto di vista retributivo alcune indennità specifiche per i lavoratori che seguono i bambini più piccoli, così come per i lavoratori che si occupano di più di una persona non autosufficiente.
Si dà anche notevole rilevanza alla formazione degli educatori, che svolgono funzioni di supporto alle persone non autosufficienti e ai bambini con particolari problemi di apprendimento, o con disabilità, che hanno bisogno di assistenza quotidiana.
I lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno 6 mesi possono ottenere 40 ore annue di permesso retribuito per frequentare corsi di formazione. Cresce il numero di ore se i corsi sono riconosciuti e finanziati da Ebincolf: in questo caso il permesso arriva a 64 ore annue. Il tutto per conseguire il cosiddetto “patentino di qualità” dei lavoratori domestici (disciplinato dalla norma tecnica Uni 11766/2019), che certifica le competenze acquisite tramite corsi di formazione. Chi raggiungerà la certificazione di qualità (che è ancora in fase di attuazione) avrà diritto a un’ulteriore indennità da 8 a 10 euro in base al livello di inquadramento.
I lavoratori domestici avranno diritto a permessi retribuiti anche per visite mediche documentate, per le pratiche legate al rinnovo del permesso di soggiorno e al ricongiungimento familiare.
Un'ulteriore novità è il congedo per le donne vittime di violenza: le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione per la violenza di genere, certificati dai servizi sociali del Comune o da case rifugio, potrà astenersi dal lavoro per motivi legati al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi, con un'indennità versata dall’Inps.
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Veniamo ora alla questione contributi. Per quanto riguarda il versamento dei contributi relativi alla Cassa Colf, sono state stabilite un massimo di ore settimanali convenzionali per i contratti notturni di presenza e assistenza. Anche se la badante è assunta con contratto full-time 54 ore, ai fini della Cassa colf, sono conteggiate, per la presenza, solo 30 ore settimanali; per l'assistenza notturna, invece, sono state conteggiate 48 ore. Il nuovo CCNL ha raddoppiato i contributi alla Cassa colf, passando da 0,03 euro a 0,06 euro: per due terzi sono a carico del datore di lavoro, e un terzo è a carico del lavoratore.
Ma come si calcolano i contributi dei lavoratori domestici? Innanzitutto, è bene sapere che essi cambiano in base alla durata dell’orario settimanale: fino a 24 ore il contributo cambia a fronte della fascia di retribuzione effettiva oraria in cui si colloca il trattamento economico.
Oltre alla retribuzione oraria, va considerata anche:
la tredicesima;
l’eventuale vitto e alloggio riconosciuto al convivente.
Per esempio, se un collaboratore domestico non convivente ha una paga di 8 euro all’ora, ai fini contributivi la sua retribuzione effettiva oraria è pari 8 + 8/12 cioè 8,67 euro, corrispondente alla seconda fascia retributiva con un contributo orario pari 1,62 euro. In presenza di orario superiore a 24 ore il contributo viene determinato in misura fissa, pari a 1,04 euro per il 2020.
I versamenti contributivi coprono le prestazioni di pensione, assicurazione infortuni professionali, maternità, disoccupazione e Cuaf (contributo per il finanziamento dell’assegno per il nucleo familiare), erogate direttamente dall’Inps (e mai anticipate dal datore di lavoro).
Per la malattia, invece, c’è uno specifico contributo Cassa colf. Il calcolo del contributo è effettuato automaticamente attraverso la procedura online presente nel sito Inps https://serviziweb2.inps.it/PagamentiBollettiniLD/accessoUtente.do.
Per calcolare il contributo della Cassa colf, invece, va manualmente inserito all’interno del bollettino col codice F2. Il pagamento può essere effettuato dal primo giorno del trimestre successivo a quello di competenza tramite:
il sito dell’Inps;
un qualsiasi sportello bancario o postale;
internet banking.
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Per le babysitter che seguono bambini sotto i 6 anni e per chi ha un collaboratore che segue due persone anziane non autosufficienti, è prevista una nuova indennità, che si aggiunge alla retribuzione di 115,76 euro al mese per le babysitter di bambini under 6 e di 100 euro al mese per le badanti di livello “C Super” e “D Super” che curano più di una persona non autosufficiente.
Da ottobre, per le babysitter, ci sarà un unico livello di inquadramento, il Bs, al contrario dei due precedentemente previsti: As per quelli occasionali e Cs per l’assistenza sotto i 3 anni.
Sempre da ottobre, per i lavoratori e le lavoratrici conviventi il contratto prevede l’estensione da 8 a 30 giorni del periodo di prova, che decorre dall’assunzione e deve esser retribuito normalmente. Rimane a a 8 giorni la finestra prevista per colf, badanti e babysitter a ore.
Da gennaio 2021, inoltre, si applicheranno gli aumenti retributivi stabiliti con il rinnovo del CCNL: per i lavoratori conviventi inquadrati al livello “B Super” (quello delle badanti che assistono persone autosufficienti e in regime di convivenza), l’aumento è di 12 euro al mese, da riparametrare per gli altri livelli. Per i lavoratori così inquadrati, la retribuzione diventa di circa 880 euro lordi. Per gli altri profili professionali sono previsti aggiustamenti differenti: ad esempio, chi assiste persone non autosufficienti passa a 997 euro lordi con un aumento di 13,5 euro circa.
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