Se, in linea di massima, la NASpI si riceve solamente quando il dipendente viene licenziato, ci sono comunque casi che permettono di ottenere il sussidio alla disoccupazione anche in presenza di dimissioni volontarie.
Dimettersi e ottenere la disoccupazione: è possibile?
Prima di tutto è bene ricordare che quando un lavoratore decide di lasciare il suo impiego si parla di dimissioni, mentre se è il datore di lavoro a licenziare il dipendente, si parla appunto di licenziamento.
In genere, il dipendente che decide di lasciare il proprio impiego, interrompendo dunque il rapporto di lavoro, non ha diritto alla NASpI.
Esistono però delle eccezioni che si manifestano in caso di dimissioni per giusta causa. Ad ogni modo, la NASpI non spetta nei casi in cui ci si dimetta per:
La nascita di un figlio
Una malattia improvvisa
Questioni anagrafiche
Mancata promozione
Retribuzione troppo bassa
Disaccordo con colleghi o datore di lavoro
Dimissioni per giusta causa
Si parla di dimissioni per giusta causa nel momento in cui il lavoratore si trova di fatto obbligato a lasciare il proprio lavoro, in quanto si palesano condizioni oggettivamente intollerabili.
Tra i motivi per i quali si può procedere con le dimissioni per giusta causa troviamo:
Molestie sessuali
Trasferimento ingiustificato verso un’altra sede
Richieste illegittime da parte del titolare, come ad esempio la richiesta di rinunciare a parte dello stipendio
Stipendio pagato in ritardo più di una volta
Mancato rispetto delle misure di sicurezza
Straordinari non pagati
Queste motivazioni, dunque, permettono al lavoratore di poter ottenere la NASpI.
Per procedere con le dimissioni volontarie, il dipendente deve seguire la procedura online compilando il form apposito.
In questa fase si potrà indicare il motivo per il quale si stanno presentando le dimissioni volontarie. In ogni caso non è comunque obbligatorio indicare la motivazione.
Una volta presentate le dimissioni, si potrà inviare la richiesta per beneficiare della NASpI, specificando se l’interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto per licenziamento o dimissioni per giusta causa.
Fatto ciò, l’INPS potrebbe contestare la sussistenza della giusta causa aprendo quindi un contenzioso nel quale sarà il lavoratore a dover dimostrare che la motivazione delle sue dimissioni non è soggettiva, ma che ci siano reali motivi che conducono, appunto, alle dimissioni per giusta causa.
Licenziamento per motivi disciplinari
La legge prevede che il sussidio per la disoccupazione spetti anche nel caso di licenziamento per motivi disciplinari. Ovvero, quando il lavoratore viene licenziato se:
C’è una grave inadempienza da parte sua
Non svolge il proprio lavoro come dovrebbe
Commette un reato nei confronti del datore di lavoro
Disoccupazione per madri lavoratrici
Per quanto riguarda le madri lavoratrici e il diritto alla NASpI, la legge è piuttosto chiara.
Infatti, è previsto che nel periodo compreso tra la gestazione, ovvero 300 giorni prima rispetto alla data presunta del parto, e il primo anno di vita del bambino, la madre può presentare le dimissioni senza perdere il diritto all’indennità di disoccupazione.
NASpI e contratto a tempo determinato
È bene sottolineare che la NASpI spetta anche a chi ha un contratto di lavoro a tempo determinato che non è stato rinnovato o che non è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato.
In questo scenario, infatti, il lavoratore si trova in uno stato di disoccupazione involontaria, dato che l’interruzione del rapporto di lavoro non è stata una sua scelta.
Come richiedere la NASpI
L’indennità di disoccupazione non è automatica. Infatti, per prima cosa, il lavoratore dovrà rivolgersi ai centri per l’impiego presentando la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La domanda per ottenere la disoccupazione deve essere inviata presso la sede INPS territoriale, quindi quella ubicata dove si ha la residenza, entro 68 giorni dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.
L’importo dell’indennità sarà pari a:
60% della retribuzione per i primi 6 mesi
50% per il settimo e ottavo mese
40% per i mesi successivi che possono essere al massimo 8, che diventano 12 per i lavoratori over 50
Conclusione
Come abbiamo visto, dunque, il diritto alla NASpI sorge nel momento in cui il lavoratore si dimette per giusta causa o anche in presenza di licenziamento per motivi disciplinari.
Può capitare, però, che l’INPS contesti il diritto all’indennità di disoccupazione e quindi si apra un contenzioso che di fatto obbliga il lavoratore a dimostrare la presenza di un giustificato motivo che lo ha portato a dimettersi.
Riteniamo opportuno sottolineare che il diritto alla NASpI sorge anche per i lavoratori in prova che si dimettono per giusta causa. Mentre non è riconosciuta l’indennità qualora si dimettano per motivi personali.