Ci siamo, a partire dal 15 ottobre il green pass diventa obbligatorio per tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi i collaboratori domestici, colf, badanti e babysitter.
L'obbligo è fissato nel nuovo decreto del governo n.127/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre, stabilendo quali sono le regole e il funzionamento del green pass per tutti i collaboratori domestici. Con l’obbligo di green pass viene anche chiarito cosa rischia chi non rispetta la norme, le sanzioni e a chi spettano i controlli.
L’obbligo di green pass per i collaboratori domestici è stato richiesto da Assindatcolf, Associazione nazionale datori di lavoro domestico rappresentante delle famiglie, per tutelare pienamete i fragili, gli anziani e coloro che non possono sottoporsi alla vaccinazione contro il Covid.
È bene precisare che le figure appartenenti al Ccnl domestico non sono solo colf, badanti e babysitter, ma anche governanti, maggiordomi, cuochi, istitutrici, dame di compagnia, dogsitter, autisti, giardinieri, custodi o amministratori dei beni di famiglia.
Vediamo quindi, nel dettaglio, quali sono le regole per il green pass dei collaboratori domestici e che cosa si rischia qualora si fosse sprovvisti di certificato.
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La verifica del green pass viene stabilita dal decreto del governo. Innanzitutto, il green pass per i collaboratori domestici segue le stesse regole valide per tutti gli altri lavoratori privati. L’obbligo di green pass, infatti, viene esteso a tutti i soggetti “che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1 (luoghi di lavoro privati n.d.r.), anche sulla base di contratti esterni.”
Il decreto stabilisce che sono i datori di lavoro, nel pubblico come anche nel privato, “a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche”. Questo significa che, per i collaboratori domestici, colf, badanti e babysitter, spetta al familiare della persona assistita il controllo della documentazione necessaria.
Tuttavia, sorgono comunque dubbi e problemi a tal riguardo. Le associazioni di categoria, infatti, ritengono alcuni aspetti della vicenda da non sottovalutare, ad esempio, che molti collaboratori domestici lavorano in nero, che molti si sono vaccinati nei loro Paesi di origine (ad esempio con Sputnik, vaccino russo non riconosciuto in Europa e che per questo non dà diritto al green pass) e, di conseguenza, l’impossibilità per molti di potersi vaccinare in Italia.
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Cosa si rischia se si viene trovati sprovvisti di green pass? Anche questo punto viene stabilito dal decreto del governo, che equipara la mancata esibizione del green pass all’assenza ingiustificata, che determina la sospensione dello stipendio. Per chi va al lavoro senza green pass scatta la multa che va dai 600 ai 1.500 euro. Di conseguenza il lavoratore, in qualità di assente ingiustificato, non può prestare servizio. Colf e badanti sono equiparate ai lavoratori privati: il datore di lavoro o la famiglia, pertanto, può considerare assente ingiustificato chi risulta inadempiente, sospenderlo e sostituirlo.
L’assenza ingiustificata durerà fino alla presentazione di idonea certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza. Sono esentati i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute giustificata da idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare dal Ministero della Salute. Le famiglie, in questo specifico caso, possono suggerire al lavoratore di sottoporsi a tamponi antigenici rapidi per la rilevazione del SARS-CoV-2 che in questo caso vengono forniti in forma gratuita (da eseguire presso le farmacie e le strutture sanitarie che aderiscono allo specifico protocollo).
Nell'eventuale periodo di sospensione, la famiglia potrà assumere un lavoratore in sostituzione, sottoscrivendo un contratto a tempo indeterminato, una forma che consente il libero recesso dal rapporto in qualsiasi momento ma sempre nel rispetto dei termini di preavviso. La famiglia che assume un eventuale sostituto non sostiene alcun costo aggiuntivo, poiché al lavoratore assente non deve essere corrisposta la retribuzione fin dal primo giorno e non devono neanche essere versati i contributi Inps e Cassacolf per tutta la durata del periodo di stop.
Si può licenziare il lavoratore domestico senza vaccino o green pass? No, perché il Decreto Legge prevede che il lavoratore, seppur assente ingiustificato, abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche se, il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti può sempre dare luogo al licenziamento, che nel settore domestico è libero nel rispetto dei termini di preavviso.
Quanto dura il green Pass? Il green pass può essere ottenuto in caso di vaccinazione, di guarigione da Covid-19 o di esito negativo del tampone (molecolare o antigenico). Ogni modalità prevede una tempistica diversa:
per vaccinazione: completato il ciclo vaccinale, ha una validità di 12 mesi dall’ultima somministrazione. Anche chi ha avuto la somministrazione di una sola dose di vaccino può scaricare il Certificato Verde, ma solo dal 15° giorno post vaccino il documento avrà validità fino alla data della somministrazione della seconda dose;
per tampone molecolare o antigienico anti-Covid negativo: una validità di 48 ore dall’ora del prelievo. L’eventuale tampone non è a carico delle famiglie ma del lavoratore stesso;
per guarigione da Covid-19: chi è guarito dal Covid ha diritto a un green pass della validità di 6 mesi. Chi, sempre guarito, si è sottoposto alla somministrazione della prima dose del vaccino entro l’anno dal primo tampone positivo, avrà diritto a un Certificato Verde della durata di 1 anno.
Vi aggiorneremo qualora ci fossero ulteriori novità a riguardo.
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