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REM e indennità Covid decreto Sostegni Bis: al via le domande fino al 31 luglio

VENERDÌ 09 LUGLIO 2021 | Lascia un commento
Foto REM e indennità Covid decreto Sostegni Bis: al via le domande fino al 31 luglio
Scritto da Stefania Pili

Torna il Reddito di Emergenza (REM): chi avrà i requisiti necessari, potrà farne richiesta online sul sito dell'Inps a partire dal 1°luglio e per tutto il mese. La domanda potrà essere effettuata da chi ne fa richiesta per la prima volta, ma anche per coloro che lo richiederanno come seconda parte di quanto già percepito a marzo, aprile e maggio 2021, come previsto dal decreto Sostegni-bis.

Si tratta di una misura di contrasto al Covid, un'importante agevolazione finanziaria per i lavoratori autonomi e non, le cui attività hanno risentito duramente dell'emergenza economica data dalla pandemia.

Per poter accedere alle mensilità aggiuntive di REM previste dal decreto Sostegni bis, occorre seguire le istruzioni contenute nel messaggio INPS 2406/2021. Le quattro mensilità previste dall’articolo 36 del decreto 73/2021 sono relative a giugno, luglio, agosto e settembre 2021, e l’importo settante va da 400 a 800 euro a seconda della composizione del nucleo familiare. Vediamo nel dettaglio a chi spetta il REM, come funziona, quali sono i requisiti e come fare domanda.

 

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A chi spetta il Reddito di Emergenza (REM)

I destinatari del REM – Reddito di Emergenza per le nuove quattro quote che interesseranno i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2021 non sono proprio gli stessi del decreto precedente: saranno infatti lasciati fuori i percettori di reddito NASPI e DIS-COLL che ne avevano beneficiato nella tranche precedente.

Il Reddito di Emergenza spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps; liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata; lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati; lavoratori dello spettacolo; lavoratori agricoli; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori domestici; lavoratori marittimi; lavoratori dello sport.

Il REM reintrodotto con il Decreto Sostegni, decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, introduceva la prestazione REM come sostegno al reddito, a causa del grave periodo di pandemia. Il successivo Decreto Sostegni bis, decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, attraverso l’articolo 36 ne aggiunge, invece, un'ulteriore estensione per altre 4 mensilità. Coloro che ne hanno già fatto richiesta per le mensilità precedenti, dovranno comunque ripresentare la domanda.

Ecco tutti i requisiti necessari per ottenere il Reddito di Emergenza:

  • essere residenti in Italia (per il solo richiedente), non è necessaria una durata minima di permanenza;

  • aver percepito nel mese di aprile 2021 un importo che, determinato secondo il principio di cassa, deve essere quantitativamente inferiore all’ammontare stesso del beneficio, come disposto dall’art.82. comma 5 del decreto legge 34/2020. Se, ad esempio, si è un soggetto singolo e nel mese di aprile il guadagno è stato di 300 euro, il valore è inferiore alla somma di 400, pertanto si rientra nei canoni. Se superiore no, ma se si ha una casa in affitto (tra i tanti esempi), è possibile beneficiarne come descritto nel punto successivo;

  • per coloro che risiedono in un appartamento in locazione, al minimo della soglia reddituale, viene aggiunto per il calcolo della soglia effettiva, un dodicesimo del valore del canone annuo di locazione già dichiarato ai fini ISEE nella DSU;

  • avere un ISEE ordinario o corrente attestato nella DSU non superiore ai 15mila euro. Per coloro che non lo hanno già fatto, sarà necessario sempre dal sito dell’INPS fare richiesta dell’ISEE. I tempi per l’invio dovranno essere calcolati in modo da non superare la scadenza di presentazione generale delle domande;

  • va dichiarato il patrimonio mobiliare della famiglia alla data del 31 dicembre 2020, il cui importo deve essere inferiore alla cifra di 10.000 €, alla quale però è possibile aggiungere 5mila euro per ogni componente facente parte del nucleo familiare superiore al primo, e comunque sino a un massimale di 20mila euro;

  • se nel nucleo è presente una persona con disabilità grave o non autosufficienza, il valore massimo di 20mila euro può essere ulteriormente incrementato di altri 5mila euro.

Il requisito relativo al valore ISEE verrà verificato dall’INPS al momento della presentazione della domanda, utilizzando l’ultima DSU valida alla medesima data. In caso di presenza di minorenni, l’INPS rileverà l’ISEE minorenni.

 

Chi non possiede i requisiti per accedere alla REM: sono esclusi tutti coloro che al momento percepiscono altre forme di indennità e che abbiano ricevuto altri benefici contro il Covid-19. Nello specifico:

  • coloro che già percepiscono il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, in quanto trattasi di sistemi di sostegno al reddito che hanno finalità di supporto analoghe al REM;

  • aver percepito o percepire al momento le indennità inserite nell’articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 come i 2400 euro introdotti dal Decreto Sostegni per i lavoratori precari e i 1600 euro istituiti dal Sostegno bis;

  • essere titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

  • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all’importo del beneficio pari ovvero al valore di 400 euro aumentato tramite moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare.


Da sottolineare, tuttavia, che Il precedente Decreto Sostegni prevedeva che coloro che si fossero trovati nella condizione di avere terminato la percezione delle prestazioni NASPI o della DIS-COLL nel periodo compreso dal 1 luglio 2020 al 28 febbraio 2021, avrebbero potuto accedere al beneficio REM per le mensilità di Marzo, Aprile e Maggio 2021 anche in assenza dei requisiti generali, fissando il valore ISEE alla soglia di 30mila euro. Ora, invece, il Decreto Sostegni bis annulla questa possibilità.

 

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Come fare domanda per il Reddito di Emergenza

La richiesta può essere inoltrata solo online: basta accedere con le proprie credenziali PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. In alternativa, sarà possibile recarsi presso uno dei patronati disponibili ad accogliere le domande. La domanda dovrà essere presentata sempre e in ogni caso da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il “richiedente”, e lo farà in nome e per conto di tutto il nucleo familiare.

Inoltre, è necessario che alla data di presentazione della domanda sia già stata presentata una DSU, ordinaria o per ISEE corrente. Se non presente, va richiesta. Per presentare la richiesta è possibile collegarsi alla pagina Inps: Come compilare la DSU e richiedere l’ISEE. Se sono presenti minor va presentato l'ISEE minorenni. Non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

A quanto ammonta il valore in base ai benefici introdotti? Gli importi corrisposti in base al componente del nucleo familiare sono i seguenti:

  • per il singolo componente il valore ammonta a 400 euro;

  • se oltre a un adulto è presente un minorenne si arriverà a 480 euro;

  • per due componenti adulti l’importo è di 560 euro;

  • per due adulti e un minore 640 euro;

  • per due adulti e due minori 720 euro;

  • per tre adulti e due minori 800 euro;

  • per tre adulti e due minori di cui uno disabile 840 euro.

 

Il pagamento del REM potrà essere disposto in tre differenti modalità da indicare al momento della richiesta:

  • attraverso bonifico bancario o postale sul conto intestato del richiedente;

  • attraverso libretto postale;

  • mediante bonifico domiciliato, ovvero, con pagamento in contanti presso uno sportello di Poste Italiane indicato direttamente dal richiedente nella domanda.

L’INPS specifica che l’accoglimento o il rigetto della domanda avverrà con una comunicazione mediante SMS e tramite indirizzo e-mail, utilizzando i dati che il richiedente dovrà immettere al momento della compilazione della domanda. In caso dovesse essere respinta, l’INPS renderà disponibili le motivazioni del mancato accoglimento.

In alternativa, basterà entrare direttamente nel sito dell’Inps con le proprie credenziali, dove sarà possibile vederne l’avanzamento con la presa in carico, l’accoglimento o il rigetto, nella sezione “Gestione domande, lista domande ed esiti”.

 

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