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Rientro al lavoro dopo il Covid-19: nuove indicazioni su varianti, quarantena e isolamento

VENERDÌ 18 GIUGNO 2021 | Lascia un commento
Foto Rientro al lavoro dopo il Covid-19: nuove indicazioni su varianti, quarantena e isolamento
Scritto da Stefania Pili

Cosa si deve fare se si rientra al lavoro dopo essere stati positivi al Covid-19, se si è stati in quarantena o se si sospetta essere stati colpiti dal virus? Che tipo di certificazioni occorrono? Esistono indicazioni relative alle tutela della salute e della sicurezza nel posto di lavoro?

Ebbene, il Ministero della Salute è intervenuto sul tema, aggiornando le indicazioni sulla durata e sul termine delle misure di quarantena e d'isolamento raccomandate, in considerazione dell'evoluzione della diffusione delle varianti del virus in Italia, le cosiddette Voc (Variant of concern). Il Dipartimento di Sanità Pubblica, quindi, fornisce delle importanti risposte ai quesiti elencati precedentemente, utili sia ai lavoratori che ai datori d lavoro per rientrare al lavoro in totale sicurezza.

Importante precisare che si tratta di un nuovo aggiornamento dopo la circolare 12 aprile 2021, prot. n. 0015127, che ha fornito una serie di importanti indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo l’assenza per malattia Covid-19 correlata. In questa nuova nota n. 22746 del 2021, il Ministero della Salute ha provveduto, per l'appunto, all’aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2. Nella nota viene comunque ribadito che devono essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria e via dicendo).

 

Per approfondire: “Vaccinazione anti-Covid sul posto di lavoro: regole e diritti alla privacy

Quarantena e isolamento

Vediamo ora nel dettaglio come comportarsi dopo la quarantena e l'isolamento anche in presenza di varianti del virus.

Se si è asintomatici in quarantena perché contatto stretto di un caso accertato di Covid, cosa si deve fare per ritornare al lavoro?

I contatti stretti di casi con infezione da Coronavirus devono osservare una quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un tampone molecolare negativo effettuato al temine della quarantena oppure 14 giorni senza tampone. Il contatto deve comunque continuare l’isolamento domiciliare fino all'esito del test. Il periodo di quarantena è definito concluso dagli operatori del Dipartimento di Sanità Pubblica, sulla base della sorveglianza effettuata sul lavoratore.

Il Dipartimento trasmette al lavoratore una specifica comunicazione, la cui presentazione non è rilevante ai fini della riammissione in servizio. L’assenza dal lavoro viene giustificata dal Medico curante tramite certificazione di malattia INPS – codice V29 “quarantena”.

 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

 

Quindi, se si è positivi al nuovo Coronavirus e ci si trova in isolamento domiciliare, quando si può rientrare al lavoro?

I lavoratori positivi al tampone per Coronavirus (sia ricoverati in ospedale e dimessi a casa in isolamento domiciliare obbligatorio o sia quelli trattati al domicilio in isolamento obbligatorio) possono rientrare a lavoro in seguito il rilascio, da parte del dipartimento di sanità pubblica, del certificato di guarigione che pone termine all’isolamento secondo i criteri di seguito riportati:

  • le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 con variante VOC diversa da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività (di cui, se sintomatiche, almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi), al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo;

  • le persone che continuano a risultare positive al test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno 7 giorni (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia), potranno interrompere l’isolamento al termine del 21° giorno. I casi positivi a lungo termine di varianti VOC diverse da VOC 202012/01 (sospetta o confermata) potranno interrompere l’isolamento solo dopo l’avvenuta negativizzazione al test molecolare.

Il certificato di guarigione è trasmesso tramite posta ordinaria e anticipato tramite e-mail dal Dipartimento di Sanità Pubblica al lavoratore. Il certificato è normalmente disponibile entro 3 giorni dalla data di comunicazione di fine isolamento degli operatori sanitari.

Ai fini del reintegro, il medico competente, previa presentazione della certificazione di cui sopra da parte del lavoratore, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.Lgs. 81/08), nonché per valutare profili specifici di “rischiosità” e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (come previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19).

Si precisa che l'assenza dal lavoro viene giustificata dal medico di medicina generale tramite il certificato INPS (la parte di certificato di malattia per il datore di lavoro non contiene la diagnosi ma solamente la prognosi, cioè l'indicazione del numero di giorni di malattia).

 

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Malattia riconducibile al Coronavirus ma senza prescrizione di tampone: quando si può tornare al lavoro?

In assenza di diagnosi specifica, i cittadini non sono seguiti dal dipartimento di Sanità Pubblica ma dal medico di medicina generale che rilascia il certificato di malattia Inps. È sempre il medico curante a stabilire i tempi della guarigione. Al termine della malattia, il lavoratore potrà tornare in servizio senza bisogno di presentare al datore di lavoro alcun certificato specifico.

 

Assenza per malattia con sintomi non correlati al Coronavirus: cosa bisogna fare per tornare al lavoro?

L’emergenza Covid-19 non ha modificato la normale modalità di emissione, trasmissione dei certificati di malattia e di riammissione al lavoro. È sempre il medico di medicina generale che stabilisce i giorni di assenza in base alla malattia riscontrata e trasmette un certificato per via telematica all’Inps. Il lavoratore quindi non deve esibire una certificazione medica che attesti che la causa dell’assenza non è da imputarsi al Covid-19.

 

Positività al Coronavirus: il datore di lavoro verrà informato?

Il dipartimento di Sanità Pubblica, tramite il medico competente, informa il datore di lavoro nel caso in cui da un’indagine epidemiologica su un caso di Covid-19, accertato con tampone, risulti necessario rintracciare i contatti stretti all’interno dell’azienda. Al contrario, se dall’indagine non dovesse risultare alcun contatto all’interno dell’azienda, il dipartimento di Sanità Pubblica non effettuerà alcuna comunicazione.

 

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