Al via le domande per richiedere il Bonus contributo a fondo perduto contenuto all'interno del cosiddetto 'Decreto Sostegni'. Possono presentare domanda gli autonomi iscritti agli Ordini professionali come avvocati, commercialisti e architetti (si stima un coinvolgimento di circa 800mila professionisti), ma anche gli iscritti alle gestioni separate delle diverse Casse previdenziali, oltre a 3milioni di piccole e medie imprese.
Dal 30 marzo potrà quindi presentare la domanda per il contributo a fondo perduto chi ha perso almeno il 30% del fatturato medio mensile nel 2020 rispetto all'anno presedente, o chi ha aperto la partita Iva dopo l'inizio del 2019. Per entrambi i casi il limite per accedere al contributo è fissato a 10 milioni di ricavi. È possibile presentare domanda entro il 28 maggio 2021 (termine ultimo anche per l'invio della domanda sostitutiva in caso di errori nella prima istanza).
L'obiettivo è far arrivare il contributo in circa dieci giorni direttamente sul conto corrente indicato in fase di richiesta o, a scelta del contribuente, come credito d'imposta in compensazione.
Vediamo nel dettaglio come fare domanda, chi può presentarla e come funziona il Bonus contributo a fondo perduto 2021.
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Il Bonus consiste nell'erogazione di una somma di denaro (o credito d'imposta) a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’aiuto può essere riconosciuto anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
La somma è determinata applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, si prendono in considerazione i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.
Come già detto in precedenza, l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019, come spiegato in questo schema:
60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.
È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.
Piccolo schema che riassume i requisiti per accedere la contributo a fondo perduto:
avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.
Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:
soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l’entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Inoltre, il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Nessun click day o prenotazione: dal 30 marzo il contribuente può presentare domanda autonomamente o avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Per inoltrare la domanda si deve accedere al canale telematico dell'Agenzia delle Entrate o sulla piattaforma web predisposta da Sogei, accessibile tramite l'area riservata del portale 'Fatture e Corrispettivi'. Si accede alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns oppure Entratel dell'Agenzia.
La scadenza per le domande è fissata al 28 maggio 2021. Dopo aver inviato la domanda, il sistema effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. Una volta effettuati i controlli, l'Agenzia delle Entrate, in caso di esito positivo, darà il via libera al mandato di pagamento del contributo o credito d’imposta. La comunicazione sarà disponibile nell’area riservata del portale 'Fatture e Corrispettivi' – sezione 'Contributo a fondo perduto' – 'Consultazione esito', accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.
Secondo quanto dichiarato, i primi pagamenti partiranno già dall’8 aprile 2021.
Durante la fase di presentazione della domanda, e anche in seguito all'erogazione del contributo, sono previsti una serie di controlli formali su una serie di dati, ad esempio l'esistenza del codice fiscale, che la partita IVA sia attiva, che l'Iban sia intestato alla persona giusta e che tutti i campi obbligatori siano compilati. In caso di esito negativo, viene rilasciata una ricevuta di "scarto". Se i controlli formali danno invece esito positivo, viene rilasciata una ricevuta che attesta la "presa in carico" dell'istanza.
Si passa dunque alla fase più accurata dei controlli con i dati fiscali delle fatture elettroniche o della trasmissione dei corrispettivi, ma anche delle dichiarazioni Iva e dei Redditi. Dopo questi controlli vi sono una serie di opzioni, ovvero:
in caso di esito negativo si scarta l'istanza;
in caso di incongruenza dei dati dell'istanza rispetto ai dati dichiarativi presenti nel sistema dell'Anagrafe Tributaria, si "sospende" l'istanza per ulteriori controlli;
in caso di esito positivo si emette il mandato di pagamento del contributo spettante sull'Iban indicato o si riconosce il credito d'imposta.
In caso di scarto, si può presentare una nuova istanza entro il 28 maggio. Tra le ragioni di scarto potrebbe esserci, per esempio, l'invalidità dell'Iban indicato.
In caso di sospensione dell'istanza, invece, possono esserci svariate cause che possono derivare da verifiche effettuate sulle dichiarazioni dei redditi 2020 per il 2019 (assenza di dichiarazione, dichiarazione con ammontare di ricavi o compensi superiore a quello inserito nell'istanza e via dicendo). Possono emergere anche incongruenze sulle Comunicazioni di Liquidazione Periodica Iva o sulle dichiarazioni Iva riferite agli anni 2019 e 2020 o ancora sui dati acquisiti dall'Agenzia delle entrate mediante i processi di fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici (ammontare medio mensile delle operazioni attive dichiarati inferiori a quelli riportati in istanza).
In questo caso, spetta al contribuente la verifica di possibili errori nella compilazione dell'istanza o sulla sua posizione irregolare nelle comunicazioni precedenti. Vi sono due possibili soluzioni: se il problema è nella domanda per il contributo, si suggerisce di correggere e re-inviare entro il 28 maggio 2021, se invece il problema è nelle dichiarazioni precedenti, le Entrate suggeriscono di procedere a regolarizzare la propria posizione fiscale prima di inviare nuovamente l'istanza entro il 28 maggio 2021.
L'attività di controllo procede anche dopo l'erogazione del contributo per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali in base al protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
In caso di contributo non spettante, in tutto o in parte, l’Agenzia procede al recupero con una sanzione che sta tra un minimo del 100 e un massimo del 200% del valore del contributo: per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata. Ci sono anche risvolti penali con la previsione alternativa della reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4mila euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito. Prevista la confisca.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'Agenzia delle Entrate.
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