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Covid19: tutti gli aiuti ufficiali per cittadini e imprese, a chi spettano e come ottenerli

MARTEDÌ 31 MARZO 2020 | Lascia un commento
Foto Covid19: tutti gli aiuti ufficiali per cittadini e imprese, a chi spettano e come ottenerli
Scritto da Stefania Pili

Con l'emergenza Coronavirus si chiariscono finalmente tutti i punti dedicati agli aiuti per cittadini e imprese. Ecco a chi spettano e come ottenerli.


Leggi anche: “Decreto Cura Italia: approvate le misure d 25 miliardi per l'emergenza coronavirus


MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO


Condizioni per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate a incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare: 

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;

- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;

- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento. 

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito. 

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa? 

Si, il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. 

Per accedere alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa è necessario produrre l’ISEE? 

No, viste le eccezionali circostanze legate all’emergenza Covid-19 il Governo ha deciso di escludere temporaneamente l’ISEE per l’accesso al Fondo.

Se ho già usufruito della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi complessivi, posso presentare una nuova domanda? 

Sì, ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione di cui all’art. 2, comma 4, lettera c) del DM 132/2010, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno 3 mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

Per le imprese sono previste moratorie e sospensioni?

Sì, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

a) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;

b) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese; 

c) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è ricadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. 

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19. Infine, la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante. La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia. 


Quali sono gli interventi predisposti dal Governo con il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI)? 

Le misure introdotte dal Governo prevedono:

a) la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste; 

b) l’aumento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro;

c) l’aumento della percentuale massima di garanzia (80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione/controgaranzia) per tutte le operazioni ammesse al Fondo di importo fino a 1,5 milioni di euro;

d) l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo; 

e) il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell’80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologie di operazioni, incentivando anche l’impiego delle risorse comunitarie dei fondi strutturali;

f) l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus;

g) l’esclusione del modulo «andamentale» ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo che verrebbe, quindi condotta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia; 

h) l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento;

i) la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; 

j) la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese/settori/filiere maggiormente colpiti dall’epidemia. La crescita del portafoglio garantito sarà ancora maggiore laddove intervengano le sezioni speciali delle regioni, delle amministrazioni e della Cassa depositi e prestiti e i confidi; 

k) l’avvio di una linea per la liquidità immediata (fino a 3.000 euro) con accesso senza valutazione, che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul microcredito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro; 

l) la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;

m) la sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il Fondo PMI può essere utilizzato anche da persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni? 

Sì, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono accedere al Fondo PMI per ricevere una garanzia, gratuita e senza valutazione, per nuovi finanziamenti fino a 3mila euro e per un periodo massimo di 18 mesi meno un giorno. Per accedere alla garanzia è sufficiente una dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 con la quale si dichiara che la propria attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. 

Quali iniziative sono state previste per il settore del microcredito? Che importo massimo di finanziamento è possibile ricevere? 

Il Fondo di garanzia PMI può concedere una garanzia gratuita fino all’80% agli enti di microcredito (che siano PMI) affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria a operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80% e senza valutazione). L’importo massimo di finanziamento che può essere ottenuto con operazioni di microcredito è stato aumentato da 25mila euro a 40mila euro. 

Le nuove forme di garanzia sono destinate anche al settore dell’agricoltura e della pesca? 

Sì, il Governo ha esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso le specifiche garanzie rilasciate dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). A tale scopo sono destinati 80 milioni di euro da assegnare all’ISMEA per tali misure di garanzia.

Nonostante l’ampia articolazione delle misure disposte dal Governo sono in previsione ulteriori misure di garanzia o finanziamento? 

Sì, con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.

Per il settore export quali sono le misure predisposte dal Governo?

Il Governo ha disposto la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati, concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio1981, n.251 (Fondo gestito da Simest SpA) e diretti al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici. Il Governo ha, altresì, disciplinato la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese Italiane. L’iniziativa è volta a mantenere i livelli occupazionali del settore interessato. 

I finanziamenti e le garanzie descritte ut supra riguardano le PMI. Per le grandi imprese il Governo ha previsto misure simili? 

Sì, il Governo ha predisposto misure che consentono:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della emergenza Covid-19; 

- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

- allo Stato, di concedere «controgaranzie» fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), le ulteriori misure disposte dal Governo operano anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea. 


RIEPILOGO: LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE 

1) 1,5 miliardi aggiuntivi sul Fondo di garanzia per le PMI per agevolare l’accesso al credito delle PMI:

  • estensione importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro per singola impresa; 

  • gratuità della garanzia e nessuna valutazione dell’andamento dell’impresa negli ultimi 6 mesi ai fini della classificazione del rischio;

  • per gli importi fino a 1,5 Mln di euro, garanzia diretta pari all'80 % e al 90% per gli interventi di riassicurazione; 

  • estensione automatica garanzia su finanziamenti sospesi;

  • concessione della garanzia diretta, gratuita e senza valutazione, con copertura dell’80% (90% in riassicurazione) per micro finanziamenti a 18 mesi di importo fino a 3mila euro concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.

2) 80 milioni per garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca;

3) 1,73 miliardi per aperture credito, prestiti, sospensioni e dilazioni mutui e finanziamenti con concessione, senza valutazione, della garanzia dello Stato;

4) Credito all’esportazione garantito dallo Stato in settori colpiti dall’emergenza sanitaria per operazioni nel settore crocieristico tramite SACE;

5) 400 milioni per estensione Fondo solidarietà mutui “prima casa” per lavoratori autonomi e professionisti danneggiati economicamente dall’emergenza sanitaria (meno 33% di fatturato nell’ultimo trimestre 2019);

6) 1,24 miliardi per credito d’imposta su DTA;

7) 500 milioni per garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti per sostenere finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato.

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONI


L’Agenzia delle Entrate-Riscossioni può notificare nuove cartelle nel periodo di sospensione (8 marzo-31 maggio 2020) di cui all’articolo 68 del DL n. 18/2020? 

No, nel periodo di sospensione, l’Agenzia non può notificare nessuna cartella di pagamento, neanche attraverso la posta elettronica certificata. 

Si deve procedere al pagamento di una cartella già notificata con scadenza dopo l’8 marzo?

I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio 2020. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

I versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal DL, devono poi essere pagati entro il 30 giugno in un’unica soluzione? 

Sì. Tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8/3 - 31/5) si può richiedere una rateizzazione. Per evitare di far attivare le procedure di recupero previste per legge, è necessario fare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020. Per informazioni e modalità di presentazione, si puoi consultare la sezione “Rateizzazione” del portale dell’Agenzia. 

Nel caso di un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione, per queste rate devono essere rispettate le scadenze di pagamento?

Il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 è sospeso. Il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020. 

Durante il periodo di sospensione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le richieste di rateizzazione, anche se presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione? 

Sì. L’Agenzia anche nel periodo di sospensione tratterà le istanze e invierà le risposte. 

In caso di una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare le procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione? 

No. Durante il periodo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (esempio: fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (esempio: pignoramento). 

Nel caso in cui si abbia ricevuto ad inizio marzo un preavviso di fermo del veicolo, con richiesta di pagamento entro 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate- Riscossioni può fermare l’auto? 

Fino al 31 maggio sono sospese le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione e pertanto, fino a questa data, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche. 

Nel caso di un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata, si può pagare chiedendo la cancellazione del fermo? 

Sì. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto (8/3 - 31/5), è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione. 

Si può ancora procedere al pagamento della rata del 28 febbraio della definizione agevolato (la c.d. “Rottamazione-ter”)?

Sì. Il Decreto ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della c.d. “Rottamazione-ter” al 31 maggio 2020.

A maggio 2020 scade una ulteriore rata della “Rottamazione-ter”. Si deve pagare?

Sì. Il Decreto non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “Rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 dello stesso mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Il Decreto ha differito anche la scadenza della rata del 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”? 

Sì. Il Decreto ha differito al 31 maggio 2020 anche la rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso i propri sporteli a causa dell’emergenza COVID-19. Come si può fare per eventuali necessità di pagamento o per richieste urgenti e non differibili?

In relazione alle misure contenute nel decreto legge, e al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini e del personale addetto, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione su tutto il territorio nazionale sono chiusi al pubblico fino al 25 marzo. In questa situazione straordinaria, l’Agenzia garantisce l’operatività dei servizi digitali e online oltre ai consueti canali di contatto (posta elettronica e numero unico 06 01 01) che sono stati potenziati per eventuali richieste urgenti e non differibili. 

I versamenti dovuti ai sensi dell'art.49 del dpr 600/1973 riguardanti le ritenute d'acconto effettuate nei confronti dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi sono sospesi dal decreto?

Articolo 62 comma 7: l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Premesso che alcuni cittadini hanno ricevuto il sollecito di pagamento (con scadenza 20 marzo p.v., quindi post adozione decreto “Cura Italia”). Le rate FINDOMESTIC sono sospese? 

La sospensione delle rate dipende dalla tipologia di credito concesso e non dalla tipologia di banca. Le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa non rientrano tra coloro che al momento possono beneficiare della sospensione dei prestiti personali con garanzie personali. Per i cittadini è stata prevista l’estensione dell’applicabilità del cosiddetto Fondo Gasparrini per la sospensione dei muti per l’acquisto prima casa. Al riguardo, il decreto MEF è stato bollato il 25 marzo e le linee guida Abi sono disponibili dal 24 marzo. 

Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it è stata creata un’apposita sezione sull’emergenza COVID-19 dove sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza. 

VARIE E FISCALI


I professionisti che hanno casse obbligatorie saranno esclusi? (Avvocati, architetti etc.). E gli agenti di commercio? 

Non verranno esclusi, rientrano tutti ma il ministero del lavoro sta organizzando con le casse di appartenenza le modalità di erogazione in ogni caso se non dovesse essere attuata tale modalità riceveranno comunque l’indennizzo mediante l’articolo 44 

Le misure per i dipendenti pubblici si applicano anche ai lavoratori Asu (ex Lsu – categoria lavoratori regione sicilia) in servizio negli enti? Mi riferisco al lavoro a distanza da casa per i dipendenti pubblici, i 12 giorni di legge 104 in aggiunta e l'indennità di 100 euro dei dipendenti, nulla per gli Asu che sono costretti ad andare in ufficio senza avere alcuna alternativa.

Se non rientrano nelle categorie previste dal dl 9/2020 per i dipendenti pubblici e non hanno contributi potranno essere aiutati dall’articolo 44.

I soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago rientrano tra i destinatari dell’articolo 28? Sono soci lavoratori ma certamente non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria. È giusto chiarire se è una presunzione logica che anche ad essi debbano spettare le 600 euro o se il loro mancato richiamo sia frutto della consapevolezza del legislatore al fine di escludere la platea dal beneficio.

Soci con più persone se non hanno altri contributi prendono entrambi contributo 600€ , Bonus 600 euro. Porte aperte all'indennità di 600 euro per i soci di società di persone o di capitali a condizione che gli stessi siano iscritti alle gestioni speciali dell'Inps (artigiani e commercianti). Il bonus riconosciuto dall'articolo 28 del Dl n.18/2020, si legge nella risposta del Mef, è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale. 

Gli Agenti di commercio che oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria come l’Enasarco sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28? 

Se iscritti AGO vanno su articolo 28, altrimenti su Enasarco in ogni caso entrambi garantiranno 600 euro mensili e non potranno essere cumulati.

L’art.88 si applica solo agli alberghi o anche alle case vacanze, società immobiliari e agenzie che operano e gestiscono affitti nel settore del turismo ecc. che comunque non siano configurabili soggetti privati?

Il testo parla di contratti di soggiorno, quindi in generale di strutture ricettive.

In un’intervista del sole 24 (https://www.ilsole24ore.com/art/cura-italiatridico- inps- ipotesi-click-day-autonomi-ADj5nFE) al presidente Tridico si ipotizza il Click day per chiedere l’indennizzo delle 600 euro. E’ una ipotesi concreta o si potrebbe anche procedere d’ufficio dato che la banca dati della platea dei destinatari è disponibile all’INPS così da non creare confusione, ridurre la burocrazia e costi per la redazione e l’evasione delle domande? 

L’INPS è pronto ad attuare tutte le misure previste dal decreto Cura Italia. L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno lo ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti. 

Si precisa che non c’è nessun click day, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Le domande saranno aperte a tutti e ci sarà un giorno di inizio, con un click. Su questa formula, che sarà spiegata meglio a tutti gli utenti, c’è stato purtroppo un grande fraintendimento. 

Il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo: ad oggi l’Istituto registra circa 100mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo. 

Le procedure per la Cassa Integrazione, sia quella ordinaria che in deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate.

I congedi per la Gestione Separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni.

Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio.

Le ritenute d’acconto non esposte in fattura dai professionisti per le emissioni nel periodo emergenziale come e da chi saranno versate? 

L’articolo 62, comma 7, prevede che l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio, senza applicazione di sanzioni ed interessi. 

Rimessione in termini per i versamenti Rimane valida come possibilità? C’è comunque il differimento al 31 maggio per chi vuole? Articolo 60.

L’articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020. Al riguardo, si precisa che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti a qualsiasi titolo dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data del 16 marzo 2020. 

Inoltre, l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha disposto, tra l’altro, la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 

In proposito, l’articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha esteso la sopracitata sospensione, tra l’altro, ai soggetti operanti nei settori elencati al medesimo comma 2, lettere da a) a q). Per tutti i soggetti di cui trattasi, inoltre, il comma 3 del citato articolo 61 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

VERSAMENTI AI SENSI ART.49 DPR 600/1973 Le ritenute d’acconto effettuate nei confronti dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi sono sospese dal decreto? 

Il comma 6, articolo 62 del DL cura stabilisce che i contribuenti che, nel 2019, hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, per gli stessi incassi, eventualmente realizzati tra l’entrata in vigore del “Cura Italia” e il 31 marzo prossimo, non subiranno l’effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Quelli che si avvalgono di tale opzione devono presentare un’apposita dichiarazione dalla quale risultino i requisiti per accedervi, poi, procedono al versamento con gli stessi tempi e i medesimi abbuoni in termini di sanzioni e interessi di tutti gli altri (1° giugno 2020 – il 31 maggio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020).

AGENZIA ENTRATE Perché sono stati concessi 2 anni in più all’Agenzia delle Entrate per fare accertamenti?

Per la proroga di due anni dei termini di accertamento e prescrizione, prevista all’articolo 67 comma 4 del DL cura, in deroga all’art 3 comma 3 dello Statuto del Contribuente, si applica invece l’articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, recante “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 7 ottobre 2015, che disciplina la “Sospensione dei termini per eventi eccezionali”.In particolare secondo il suddetto articolo “ I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”. 

Il titolare di una snc, sas, se non risulta dipendente, per il suo sostentamento di cosa vive?

Sono iscritti AGO nella gestione speciale, quindi rientrano nei 600 euro.

Per quanto attiene i cantieri per le opere relative ai servizi di pubblica utilità. Secondo la disposizione i lavori possono proseguire previa Comunicazione al prefetto. Nel caso di appalti per lavori con la Pa come stazione appaltante chi è tenuto a dover effettuare la comunicazione? L’impresa o l’Ente?

La domanda riguarda il DPCM 22 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. d): il tenore letterale della norma sembrerebbe indicare che l’onere di autocertificare al Prefetto sia a carico all’impresa che vuole continuare ad operare, in quanto nell’autocertificazione essa è tenuta ad indicare “specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”. 

B&B che esercita senza partita iva ma con cod. fiscale (pare che la normativa preveda che se chiudi per almeno 90 GG l'anno, puoi non avere la. P.IVA), attività registrata... può richiedere ugualmente i 600 euro?

Non rientrano in quanto il B&B assume tale veste perché svolta in modalità occasionale e non abituale. 

Nel decreto sono previste tutele (parliamo di indennizzo per carenza di liquidità) nei seguenti casi?

soci lavoratori delle s.n.c. e delle sas che sono iscritti alla gestione commercianti ed artigiani come i titolari delle ditte individuali e che pagano la stessa quota trimestrale Messaggio dell’INPS si dice chiaramente i lavoratori iscritti alla gestione commercianti e artigiani (i soci di s.n.c. e sas sono considerati soci lavoratori per natura sono obbligati all'iscrizione INPS anche se non lavorano)

lavoratori autonomi iscritti all’INPS ma non alla gestione separata in quanto con reddito inferiore ai 5mila euro;

tirocinanti.

Il DL cura prevede indennizzi per tutte le categorie di soggetti lavoratori autonomi iscritti AGO anche se nella gestione speciale:

- lavoratori autonomi iscritti all’INPS ma non alla gestione separata in quanto con reddito inferiore ai 5mila euro;

- Professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.; artigiani e commercianti (autonomi); lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo: per il mese di marzo, sarà riconosciuta una indennità pari a 600 euro.

tirocinanti. Su stagisti e tirocinanti la corte costituzionale già nel 2005 dice che non viene posto in essere un rapporto di lavoro e non sono intrapresi e finalizzati all’assunzione ma attiene alla formazione professionale e pertanto al momento non rientrano tra i beneficiari del bonus, troveranno spazio di intervento nell’articolo 44 che verrà ampliato.

Nel D.L. Cura Italia, ci sono 5 articoli (27, 28, 29, 30 e 38) relativi a una indennità una tantum garantita agli autonomi: (P.IVA, Co.co.co., stagionali, termali, agricoltori, ecc.). Come evidenziato dall’articolo 31, le diverse indennità non sono cumulabili, in quanto potrebbe avvenire che un individuo appartenga contemporaneamente a più categorie. Dall’altra parte, le risorse stanziate per le singole categorie potrebbero non essere sufficienti (come scritto nei medesimi articoli) di scostamenti di spesa rispetto agli impegni previsti. Nel caso non vi siano stanziamenti sufficienti per una categoria di lavoratori, si può sopperire alle risorse attingendo da quanto eventualmente non speso per le altre categorie dei suddetti articoli? In caso di eccedenze non impiegate, verranno redistribuite? (presentato un emendamento per questo. Da Carmen Di Lauro)

Il comma 7 dell’art. 126 del DL prevede espressamente la possibilità di rimodulazione delle risorse tra le varie misure in funzione degli effettivi “tiraggi”. 

7. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.” 


È possibile snellire le procedure per il pagamento della Cassa integrazione? È possibile un pagamento diretto evitando il passaggio attraverso gli istituti preposti?

Considerato che l’INPS dovrà gestire una platea complessiva di oltre 4.854.000 lavoratori destinatari del bonus di 600 euro a cui si aggiungeranno tutte le richieste di CIGO e FIS in deroga per un importo di circa 5 miliardi di euro, l’unico modo per ridurre i tempi di pagamento del trattamento di integrazione salariale è quello dell’anticipo del trattamento da parte del datore di lavoro. Il pagamento dell’indennità CIG infatti avviene mensilmente secondo questi due metodi principali: 

1. Pagamento da parte dell’azienda. In questo caso l’azienda anticipa i soldi, che poi le saranno rimborsati dall’INPS. In questo caso quindi il lavoratore riceve l’indennità direttamente in busta paga, senza attese, sin dal primo mese in cui si trova in cassa integrazione. 

2. Pagamento diretto da parte dell’INPS. In questo caso il lavoratore riceve ogni mese un bonifico da parte dell’INPS con l’importo dell’indennità. Per scegliere questa modalità di pagamento, l’azienda deve inviare specifica richiesta all’INPS, che potrebbe impiegare alcuni mesi per completare la procedura. 


Quando verranno attivate e da parte di chi tutte le procedure burocratiche necessarie per erogare i soldi? 

Il soggetto fisiologicamente preposto e individuato è l’INPS che dovrà attuare praticamente tutte le misure previste dal decreto Cura Italia. L’Istituto si trova a gestire 10 miliardi di euro, in poche settimane, per circa 11 milioni di utenti tra Cassa Integrazione e gli altri strumenti di sostegno al reddito. Uno sforzo più grosso di quello che lo scorso anno lo ha visto impegnato sul Reddito di Cittadinanza e Quota 100, sia in termini di risorse economiche che in termini di utenti. Per gli iscritti alle Casse Professionali (avvocati, architetti, psicologi, ecc.), saranno le Casse di appartenenza ad erogare il relativo contributo. 


Nell'applicazione dell'articolo 27 del CURAITALIA rientrano anche gli amministratori di società̀ (che non possono essere dipendenti perché́ non hanno carattere di lavoro subordinato e quindi il loro compenso viene erogato sotto forma di co.co.co, Pagano INPS gestione separata)? Ossia, anche loro, in quanto lavoratori inquadrati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa hanno riconosciuta l’indennità ex articolo 27? In caso negativo, quale tutela è prevista per tali soggetti? 

Per gli amministratori di società l’applicazione dell’articolo 27 va valutato caso per caso vista la peculiarità dei diversi rapporti che possono instaurarsi. Si rammenta che se il socio di s.r.l. non gestisce autonomamente il proprio lavoro, ma è soggetto ad etero- direzione (da parte del Consiglio di Amministrazione) il suo lavoro è inquadrabile come lavoro dipendente. Ciò può accadere anche quando il socio fa parte del consiglio di amministrazione poiché pur essendo egli stesso un amministratore, può subire le decisioni di una maggioranza contraria. Non è invece possibile quando è amministratore unico. Per quanto riguarda invece l'eventualità che, il socio di s.r.l. possa instaurare con la società un rapporto di collaborazione iscrivibile alla Gestione Separata ex art. 2 della L. n. 335/95 la valutazione va effettuata caso per caso, poiché il contratto deve avere una autonoma connotazione rispetto alle generiche finalità descritte dall'oggetto sociale. In altre parole non deve trattarsi dello svolgimento di attività tipiche di organizzazione, esecuzione e gestione della società. Inoltre in generale lavoratori co.co.co ricevono l’indennità di cui all’articolo 27 se iscritti alla Gestione separata e non titolari di pensione e non iscritti in altre forme di previdenza obbligatoria. 

Nella sospensione dei termini disposta dall'articolo 83 del Cura Italia rientrano anche gli istituti deflattivi tributari quali l'accertamento con adesione e la mediazione?

Per gli strumenti deflattivi si ritiene che l’articolo 83 incida sullo svolgimento del procedimento di accertamento con adesione. Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall’articolo 83 del decreto. Pertanto, al termine di impugnazione si applicano cumulativamente:

• sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997,

• sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto. Ad esempio, nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020. Laddove ci sia in concreto un condiviso interesse a svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione è sempre possibile. Dalla lettura sistemica delle norme inoltre le proposte di adesione già concluse e sottoscritte non sono coperte dalle sospensioni. 

Premesso che c’è un problema con il PIN INPS, considerato che per le pratiche dei 600 euro che dovremo fare a breve, servirà il PIN Inps di ciascuna azienda e professionista e dato che non tutti ce l’hanno e sarebbe un grosso problema recuperarlo in questo periodo (stesso discorso per la firma digitale o per lo spid). È possibile che l'INPS permetta di poter fare la pratica anche dall'area utente dell'intermediario delegato (commercialista, consulente del lavoro ecc...)? così da evitare di far andare in giro le persone a cercare PIN, smart card e firme varie.

L’intermediario delegato è abilitato a operare per conto del delegante e quindi può inoltrare le domande per il bonus tramite il proprio canale informatico senza necessità di chiedere il PIN per ciascun beneficiario, tra l’altro il sito INPS è al momento sotto stress per l’enorme quantità di accessi. Oltre a commercialisti e consulenti del lavoro sono abilitati a gestire le pratiche con l’INPS anche i CAF che come deciso dalla Consulta Nazionale rimarranno a disposizione degli utenti per le pratiche e le scadenze urgenti. 


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Chi può fare domanda?

✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; 

✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; 

✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; 

✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; 

✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 

✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 

✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; 

✓ imprese addette all'armamento ferroviario; 

✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; 

✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; 

✓ imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 

✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Come fare domanda? 

✓ La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. 

✓ Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. 

✓ Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Novità dell’Istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

✓ Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. 

✓ Non si tiene conto dei seguenti limiti: 

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile; 

▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; 

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

✓ I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste. 

✓ Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. 

✓ Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Le Aziende in CIGS 

✓ Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. 

✓ La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta. 

✓ Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga. 


Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”. Erogazione della prestazione

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 


ASSEGNO ORDINARIO: che cos’è e chi sono i beneficiari

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. 

Beneficiari

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): 

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; 

▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. 

✓ Per i Fondi di solidarietà di settore: 

▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.


ASSEGNO ORDINARIO: le novità dell’Istruttoria

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito: 

✓ non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; 

✓ non si tiene conto del tetto contributivo aziendale; 

✓ non si tiene conto dei seguenti limiti: 

▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS); 

▪ limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile; 

▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili. 

✓ I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste; 

✓ non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020; 

✓ il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

 

ASSEGNO ORDINARIO: come presentare domanda

✓ In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. 

✓ La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. 

✓ Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. 

✓ Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. 

✓ Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. 

✓ Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS. 


ASSEGNO ORDINARIO: modalità di accesso

Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

ASSEGNO ORDINARIO: modalità di pagamento

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. 


CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: i beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con

le seguenti caratteristiche:

✓ per un periodo non superiore a nove settimane; 

✓ a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 

✓ sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà; 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: soggetti esclusi

✓ Datori di lavoro domestico. 

✓ Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà. 

✓ Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. 

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: la prestazione

✓ Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). 

✓ Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. 
 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: i requisiti

✓ Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. 

✓ Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: ai fini del riconoscimento cosa non si applica

✓ le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro; 

✓ il contributo addizionale; 

✓ la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge. 

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”: 

✓ il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; 

✓ la lista dei beneficiari. 

 

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: Come fare domanda.

✓ Esclusivamente pagamento diretto. 

✓ Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.


SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE PMI

 

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto: 

- La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020; 

- La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;

- La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. 

Le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA. 

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. 

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti. 

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020. 

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. 

È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso. 

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; 
  • di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19; 
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; 
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.


Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso. 

Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. 

Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità. 

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.


 

ULTERIORI CHIARIMENTI FISCALI

 

Quali versamenti sono sospesi per le imprese maggiormente colpite?

L’articolo 61 del DL Cura Italia, con riferimento alle imprese maggiormente colpite, di cui alle lettere da a) a r) del comma 2 dell’articolo 58 – teatri, ristoranti etc, prevede la sospensione delle ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria, imposta sul valore aggiunto, dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 aprile. È prevista la ripresa dei versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massino di 5 rate mensili di pari importo dal mese di maggio. 

Quali versamenti sono sospesi per le imprese ed i lavoratori autonomi?

L’articolo 62, commi 2, 3 e 5, prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, iva e contributi previdenziali ed assistenziali, per i versamenti che scadono tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione, massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio.

Quali sospensioni sono previste per i soggetti delle c.d. zone rosse?

L’articolo 62, comma 4, prevede, per i soggetti di cui all’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, il differimento dei termini per effettuare i versamenti sospesi delle imposte e gli adempimenti tributari. I sostituti di imposta non operano le ritenute sui redditi, fino al 31 maggio 2020. I versamenti sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio o mediante rateizzazione in 5 rate mensili da maggio.

Quali adempimenti tributari sono sospesi?

L’articolo 62, commi 1 e 6, prevede la sospensione di tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute addizionali regionali e comunali, per tutti i contribuenti, dall’8 marzo al 31 maggio 2020. La ripresa degli adempimenti, senza sanzioni, entro il 30 giugno.

Devono essere effettuate le ritenute sui redditi di lavoro autonomo e altri redditi e su provvigioni? 

L’articolo 62, comma 7, prevede il non assoggettamento a ritenute d’acconto da parte del sostituto di imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni, per i soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori a 400.000 euro senza dipendenti o assimilati nel mese precedente, per i ricavi e compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto-legge ed il 31 maggio 2020. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.

È prevista la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori?

L’articolo 67 prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad anagrafe tributaria, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Durante la sospensione, le istanze di interpello e di consulenza giuridica sono presentate esclusivamente per via telematica. 

È previsto un premio ai lavoratori dipendenti?

L’articolo 63 prevede per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo da lavoro dipendente di imposto non superiore a 40.000 euro, un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020.

È previsto un incentivo per la sanificazione?

L’articolo 64 prevede un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti, fino ad un amassimo di 20.000 euro, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per il periodo di imposta 2020. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per il 2020. 

Sono previsti aiuti per i canoni di locazione per botteghe e negozi?

L’articolo 65 prevede un credito di imposta del 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (cat. c/1), per i soggetti esercenti attività di impresa. Il credito di imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione. 

Sono previste detrazioni per le erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza? 

L’articolo 66 prevede la detrazione del 30% dall’imposta lorda per un importo non superiore a 30.000 euro delle rogazioni liberali in denaro o in natura a favore dello Stato, regioni, enti locali e associazioni senza scopo di lucro.

Sono previste deduzioni per le erogazioni liberali a sostegno delle misure a contrasto dell’emergenza?

L’articolo 66 prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, per il periodo 2020. 

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 68)

L’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione per cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamento dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali, per il periodo 8 marzo 31 maggio 2020. I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine dello stesso (30 giugno 2020). Fino al 31 maggio sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e delle azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle cartelle e degli avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio della sospensione. 

Sono differiti i termini per la c.d. rottamazione-ter ed il c.d. saldo e stralcio?

L’articolo 68 prevede il differimento dei termini di versamento della rata del 28 febbraio della rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del saldo e stralcio.

Cosa è previsto per chi rinuncia alla sospensione dei versamenti?

L’articolo 71 prevede che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze verranno previste particolari forme di menzione per i contribuenti che rinunciano alla sospensione ed effettuano i versamenti sospesi, con un vantaggio per i contribuenti in termini di immagine.

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E AGLI ENTI LOCALI

 

Sono previste misure per agevolare la cura dei figli durante la sospensione scolastica? 

Il decreto-legge n.18/2020 riconosce specifiche misure in favore dei lavoratori e di sostegno ai medesimi nella gestione familiare; in particolare sono previste specifiche norme in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori, quali:

  • congedo parentale: i genitori dipendenti del settore privato hanno diritto ad uno specifico congedo parentale, nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni, riconoscendo un’indennità pari al 50% della retribuzione, tali periodi saranno coperti anche da contribuzione figurativa; 

  • congedo non retribuito per figli con età compresa tra i 12 e 16 anni, sempreché nel nucleo familiare non ci sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito; 

  • contributo baby-sitting: in alternativa al congedo è possibile che i genitori lavoratori dipendenti si avvalgano di servizi di baby-sitting, con un bonus nel limite massimo di 600,00 euro. Misura prevista anche per i lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali; 

  • contributo baby-sitting maggiorato per i lavoratori pubblici del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico: sino a 1.000 euro massimi; 

  • congedo ai care-givers per l’assistenza a familiari non autosufficienti: incrementati di ulteriori 12 giorni i permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992; 

  • periodo di quarantena assimilato alla malattia: il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato viene equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. 


Cosa prevede il DL per la liquidità degli enti locali? Regioni ed enti locali sono autorizzati a: 

  • utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell’emergenza;

  • sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario;

  • sospensione quota capitale mutui enti locali;

  • rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti;

  • fondo per la sanificazione degli ambienti di province, città metropolitane e comuni

  • straordinario polizia locale;

  • rinvio del pagamento delle rate di mutuo degli enti locali utilizzo personale dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliati.


Quando saranno previsti i ristori per i danni subiti e maggiore liquidità:

Nel prossimo decreto verranno ampliate le proposte e nuove linee di liquidità per famiglie e imprese inoltre inizieranno i conteggi per ottenere i ristori.


Consulta anche: “Emergenza coronavirus: periodi di congedo, ferie e le altre misure per sostenere le famiglie



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