La Legge di Bilancio 2022 ha aperto la strada a nuove tutele per le Partite IVA. L'obiettivo è di assicurare maggiori garanzie ai liberi professionisti.
Nello specifico, la nuova norma approvata dalla Commissione Bilancio del Senato stabilisce che, nel caso un professionista si ritrovi impossibilitato a svolgere la propria attività lavorativa a causa di un infortunio o di una malattia, deve essere esonerato dal rispettare tutti gli adempimenti fiscali e tributari per un intervallo temporale che può andare dai 30 ai 60 giorni.
Tuttavia, questa sospensione è concessa solamente ai liberi professionisti che sono regolarmente iscritti a un albo professionale. Di conseguenza, non tutte le Partita IVA potranno godere di questi benefici.
Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono le nuove tutele in caso di infortunio e/o malattia per i liberi professionisti.
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Si tratta di un piccolo passo verso la cancellazione della disparità di trattamenti tra dipendenti e liberi professionisti o autonomi, ma come accennato in precedenza, nella nuova Legge di Bilancio non c'è spazio per i lavoratori autonomi che non sono iscritti a un albo professionale. Si parla quindi di sostanziali vantaggi per commercialisti, architetti, geometri, notai, avvocati e via dicendo. Rimangono esclusi, pertanto, circa 430mila liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
Pensate che in Italia i liberi professionisti sono circa 6,2 milioni e 8,2 è il numero delle Partite IVA esistenti, rappresentando ben il 21,7% della forza lavoro. In base a una ricerca Eurostat, addirittura, in Italia vi è il più alto numero di lavoratori con Partita IVA (5,039 milioni), seguita dal Regno Unito (4,8 milioni), dalla Germania (4,1 milioni), e dalla Francia e Spagna con poco più di tre milioni. In Italia ci sarebbe circa il 15% di tutte le Partite IVA presenti in Europa.
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In ogni caso, cosa cambia per le Partite IVA iscritte all'albo? Come accade per i dipendenti, verranno retribuite in caso di assenza giustificata dal posto di lavoro. Inoltre, fino a dicembre, un libero professionista era obbligato a rispettare le scadenze di Legge anche in caso di impedimento per malattia grave; in quel caso si procedeva con il pagamento di multe e sanzioni.
Ora la Legge riconosce al libero professionista il diritto di sospendere la decorrenza degli adempimenti fiscali e tributari a seguito del manifestarsi di una malattia o a seguito di un infortunio che lo renda inabile al lavoro. Stesso discorso se il lavoratore viene ricoverato presso una struttura ospedaliera o presso una clinica, o deve essere sottoposto a cure domiciliari.
Nel caso vi sia anche una sola di queste eventualità, non sarà attribuita nessun tipo di sanzione al titolare di Partita IVA (come il pagamento delle imposte).
Nello specifico, le cause che esonerano dalle responsabilità di tipo fiscale sono le seguenti:
malattia o infortunio grave;
inabilità che non consenta lo svolgimento delle abituali mansioni professionali per più di 3 giorni;
patologia in corso a seguito della quale ci sia stato il ricovero;
parto prematuro;
intervento chirurgico.
Tra le possibilità di sospensione anche l’ipotesi che contempla la morte del libero professionista, concessa solo nel caso in cui si dimostri che sia stato firmato con il professionista stesso un regolare mandato prima del suo decesso.
Tutti i pagamenti differiti nel corso del tempo, vengono poi saldati il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione.
Per quanto riguarda la sospensione degli adempimenti fiscali per le cause appena citate, si deve sempre prendere in considerazione l'arco di tempo che va dal giorno del ricovero in ospedale o di inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.
La sospensione arriva fino a 30 giorni in caso di malattia indipendentemente dal ricovero o se questa possa essere stata curata a casa. In questo caso, i 30 giorni iniziano a decorrere o dal momento in cui ci sono state le dimissioni da parte della struttura sanitaria, o da quando si sia accertato la fine della malattia.
La sospensione dura sempre 30 giorni nel caso in cui si sia avuta un’interruzione oltre il terzo mese della gravidanza.
Si arriva invece a 60 giorni in tutti gli altri casi, che decorrono o dalla data della malattia o dalla data del ricovero.
Ci sono anche delle eccezioni: i lavoratori titolari di Partita IVA non potranno, in nessun caso, ottenere dilazioni dei termini per eventuali contenziosi aperti con il fisco o termini di scadenze in materia giudiziaria o previdenziale.
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