Il 15 ottobre sarebbe dovuta essere la data di scadenza relativa allo stato di emergenza causato dal Covid-19; di conseguenza, sarebbe stata anche la data che avrebbe sancito la fine dello smart working semplificato (legge n.81/2017), proprio per evitare il contagio e favorire il lavoro agile.
Tuttavia, a causa dell'impennata improvvisa dei contagi, la scadenza del provvedimento si sposta dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020. A prevederlo è il decreto legge n° 125/2020 che offre la possibilità alle aziende di poter far lavorare da casa i propri dipendenti, in smart working unilaterale, senza gli accordi individuali previsti dalla legge n. 81/2017 e utilizzando la procedura semplificata per la relativa notifica al Ministero del Lavoro.
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Lo smart working senza accordo individuale è stato previsto dal governo con l'arrivo del lockdown. In base a quanto spiegato dalle FAQ del Ministero del Lavoro durante l'estate, lo smart working non prosegue con il perdurare dello stato di emergenza prorogato con il nuovo decreto legge n°125 del 7 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Lo smart working, pertanto, non cambia con il nuovo decreto; dovrebbe, al contrario, cambiare a partire dal prossimo 1° gennaio 2021, salvo ulteriori disposizioni. Il nuovo decreto del 7 ottobre stabilisce che il prolungarsi dello stato di emergenza determina, infatti, che lo smart working rimane in procedura semplificata, quindi senza necessità di accordo tra le parti, ma non oltre il 31 dicembre 2020.
Il Ministero del Lavoro, inoltre, in riferimento all'articolo 90 del decreto Rilancio, convertito nella legge n.77/2020, fa sapere che, per i genitori con almeno un figlio al di sotto dei 14 anni, deve essere concessa la modalità di lavoro agile fino alla fine dello stato di emergenza, senza accordi individuali e compatibilmente con la prestazione.
Novità in arrivo anche per i genitori con figli in quarantena (fino a 14 anni) con la conversione in legge del decreto agosto in alternativa al congedo straordinario. La legge di conversione consente il diritto allo smart working fino 31 giugno 2021 per il lavoratori con figli con disabilità grave e fino al 31 dicembre 2020 per i lavoratori fragili, anche con con una diversa mansione, purché rimanga nella stessa categoria o area di inquadramento. Il lavoratore che non può richiedere la concessione dello smart working, può comunque ottenere un congedo straordinario per il figlio in quarantena con indennità al 50%.
Importante sottolineare che, in ogni caso, lo smart working può essere attivato con procedura semplificata nello stato di emergenza non oltre il 31 dicembre 2020. Questa data è da intendersi, quindi, come limite massimo di applicazione dello smart working senza accordo. Tuttavia, l'aver prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021 non esclude che il Ministero possa intervenire nuovamente con nuove date e regole, sempre secondo le modalità e i termini previsti dalla legge n.81/2017 dagli articoli dal 18 al 23.
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A partire da inizio gennaio nel settore privato, così come in quello pubblico, le nuove attivazioni dovranno seguire le regole ordinarie, nello specifico, prevedere un accordo firmato dai singoli lavoratori che fissi le modalità di esecuzione della prestazione fuori dai locali aziendali e di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti da utilizzare, i tempi di riposo e le misure per assicurare il diritto alla disconnessione.
L'accordo può essere siglato dal datore di lavoro con la rappresentanza sindacale dell'azienda o con i singoli lavoratori. Si tratta di un accordo costruito secondo le esigenze dei singoli lavoratori, quindi esso potrà essere stabilito dalla rappresentanza sindacale, ma il dettaglio (numero di giorni, quantità di ore e così via) passano dall'accordo con il singolo lavoratore. Una serie di accordi che saranno richiesti per i cosiddetti “lavoratori fragili”, quelli affetti da malattie croniche.
Per quanto riguarda lo smart working per i genitori che hanno figli minori di 14 anni in quarantena, il genitore lavoratore dipendente, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico. In caso di contagio accertato avvenuto a scuola, il lavoratore per tutto il periodo della quarantena del figlio e, in ogni caso, entro il 31 dicembre, avrà diritto a svolgere la prestazione lavorativa in smart working. Qualora non fosse possibile, uno dei due genitori, in maniera alternata, ha diritto ad assentarsi dal lavoro. Questa opzione può essere fruita da entrambi i genitori ma in via alternativa e per i periodi di astensione dal lavoro è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. A prevederlo è il decreto-legge n. 111/2020.
C'è poi la conversione in legge del decreto agosto, come accennato nel paragrafo precedente. Esso si estenderà fino al 30 giugno 2021 e concede il diritto allo smart working per i genitori di figli con disabilità grave e dal 16 ottobre al 31 dicembre per i “lavoratori fragili” del settore pubblico e privato; il lavoro agile sarà la regola, anche ricorrendo all'assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in presenza.
Si tratta di una situazione che deve essere affrontata nel miglior modo possibile per limitare il numero di contagi e mettere in sicurezza più lavoratori possibili. Lo stato di emergenza, dati gli aumenti di casi, deve essere caratterizzato anche da regole semplificate per lo smart working, che deve essere visto non come un semplice home working, ma come uno smart working a tutti gli effetti, con un approccio e strumenti gestionali diversi da quelli utilizzati durante il lockdown. Occorre, quindi, un ripensamento specifico sulle procedure, i tempi e i risultati del lavoro da casa, che andrà inevitabilmente a convergere con quello in presenza, trasformandosi pian piano in una modalità di lavoro sempre più mista.
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