Il Super Green Pass sarà obbligatorio anche per andare al lavoro? In arrivo, infatti, nuove restrizioni per fermare la quarta ondata da Covid-19 ed evitare che le limitazioni colpiscano anche chi si è sottoposto al vaccino.
Il Governo sta imponendo il Super Green Pass per alcuni settori professionali, pertanto, un obbligo vaccinale (già previsto per sanitari e ausiliari) anche per il personale non sanitario delle RSA.
Inoltre, è bene sapere che le nuove regole sul Green Pass con validità ridotta a nove mesi si applicano a partire dal 15 dicembre; di conseguenza, coloro che si sono vaccinati nei primi mesi del 2021 rischiano di trovarsi senza Certificazione Verde valida se non effettuano per tempo la terza dose (ottenendo peraltro il Super Green Pass). Chi ha una Certificazione ancora valida non deve richiederne uno nuova: il QR Code resta lo stesso ma la sua validità si riduce nel tempo, quindi chi volesse un Green Pass cartaceo che indichi la nuova data di scadenza può semplicemente scaricarne uno nuovo, utilizzando il codice Authcode. I nove mesi si calcolano dal termine del ciclo vaccinale oppure dalla somministrazione della terza dose.
Vediamo ora tutte le regole aggiornate in base alle novità introdotte con il decreto 172/2021.
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Il super green pass è un certificato verde rafforzato che spetta ai vaccinati e ai guariti dal Covid-19. Consente ai possessori di evitare le restrizioni legate alle zone gialle e arancioni. Permette dunque una maggiore libertà nella vita sociale. Il super green pass entra in vigore in zona bianca dal 6 dicembre al 15 gennaio, mentre in zona gialla e arancione è già in vigore dal 29 novembre e senza una scadenza temporale prefissata.
Il green pass rafforzato servirà anche in zona bianca nel periodo natalizio dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022. Il super green pass consente l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste, discoteche e cerimonie pubbliche. Un'eccezione riguarda gli accompagnatori di persone non autosufficienti e disabili. In caso di passaggio in zona arancione non scattano restrizioni o limitazioni, ma le attività possono essere svolte solo dai detentori di green pass rafforzato. Il super green pass non è richiesto per accedere a spogliatoi di palestre, piscine e altre realtà dove si pratica attività sportiva, dove basta il green pass base (quindi anche con il solo tampone negativo).
Le limitazioni non scattano in zona arancione per tutti, ma riguarderanno solo chi non possiede il certificato verde “rafforzato”.
Il Green Pass semplice è obbligatorio per lavorare in presenza, chi non fa la terza dose dovrà fare il tampone per accedere ai luoghi di lavoro fino all'arrivo del nuovo green pass da vaccino. Stesso discorso per i mezzi pubblici (dal 6 dicembre serve il Green Pass). Dallo stesso giorno e fino al 15 gennaio 2022, una serie di attività (sedersi a un tavolo al chiuso al ristorante, andare al cinema, a teatro o in discoteca) anche in zona bianca, sarà invece necessario il Super Green Pass, che richiede vaccino a guarigione dal Covid. Senza una terza dose somministrata per tempo, si perde, infatti, la possibilità di svolgere tali attività durante tutto il periodo delle Feste Natalizie.
Chi possiede un Green Pass ancora valido, vedrà l’aggiornamento automatico della sua durata: nel momento in cui viene controllato il QR Code con App o con altri sistemi, sarà visualizzata la nuova scadenza. L’App di verifica applica automaticamente i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambia, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Certificazione validità 12 mesi. È comunque possibile scaricare una nuova Certificazione che riporti la nuova scadenza nella sezione testuale: in questo caso, bisogna utilizzare lo stesso Authcode ricevuto al completamento del ciclo vaccinale, via mail o SMS.
Dopo aver fatto la terza dose di vaccino, viene emesso un nuovo Green Pass valido direttamente per nove mesi dal momento della somministrazione: il Super Green Pass per l'appunto, che viene emesso automaticamente dal sistema entro pochi giorni (da scaricare in ogni caso). Si utilizzerà il nuovo codice Authcode, rilasciato al momento e inviato via sms o per email, a seconda dei dati che sono stati forniti nel momento del vaccino.
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Per quanto riguarda le modalità di accesso ai luoghi di lavoro, l’obbligo vaccinale, che finora ha riguardato il personale sanitario e delle Rsa, si estende anche agli operatori sanitari, amministrativi compresi. L’obbligo vaccinale scatta anche per tutto il personale del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali di istruzione per adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. L’obbligo riguarda anche il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, compreso anche il personale della polizia penitenziaria e quello della polizia locale (vigili). E tutto il personale delle strutture adibite all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie (a esclusione dei contratti esterni).
In linea generale, salvo le categorie di lavoratori appena indicate, il tampone negativo (valido 48 ore l’antigenico e 72 ore il molecolare) dovrebbe essere consentito per continuare a lavorare (con il green pass che quindi resta comunque obbligatorio anche se non nella sua versione rafforzata) e per prendere aerei e treni ad alta velocità. Resteranno in vigore le misure oggi previste per chi va al lavoro senza green pass ottenuto anche solo con il tampone e quindi assenza ingiustificata e conseguente sospensione dello stipendio. Inoltre, per chi lavora senza green pass sfuggendo ai controlli è prevista una multa che va dai 600 ai 1.500 euro.
Nei casi in cui non verrà dimostrata la vaccinazione (prima dose o booster) i responsabili dei vari settori coinvolti inviteranno i lavoratori a provvedere all’immunizzazione entro venti giorni. E ancora, accertata la mancata vaccinazione, scatterà la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa; durante l’intero periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né tantomeno altro compenso o emolumento.
Pertanto: chi è inadempiente all’obbligo vaccinale, viene sospeso dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto chiarisce però che nel periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. La sospensione è efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.
Per il datore di lavoro che non controlla i green pass dei lavoratori è già prevista una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.
Negli istituti scolastici il controllo del rispetto dell’obbligo è demandato ai dirigenti scolastici. I docenti senza super green pass vengono sospesi dal servizio e dalla retribuzione, ma mantengono il posto di lavoro anche se non adempiono all’obbligo vaccinale. I dirigenti possono provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso stipulando contratti a tempo determinato che si risolvono quanto i soggetti sostituiti abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale.
I controlli in ambito sanitario, invece, sono demandati ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato.
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