La sicurezza sul lavoro è oramai diventata una questione alquanto spinosa della quale non si può fare a meno di discutere. Le notizie sconcertanti riguardo le cosiddette morti bianche si susseguono ininterrottamente da un telegiornale all’altro e il 2019 purtroppo non esula da questo triste destino, anzi, sembra proprio essere il peggiore degli ultimi anni.
Osserviamo insieme i recenti dati INAIL: da gennaio a luglio le denunce per i casi mortali sul lavoro sono state 599, 12 in più rispetto ai primi 7 mesi dell’anno precedente visto il rialzo del 6%. Sempre nei primi 7 mesi del 2019, l’agricoltura ha riportato un incremento di denunce (da 56 a 78) rispetto al settore dell’industria e dei servizi (da 522 a 512).
L’aumento dei casi mortali per ora si sta verificando maggiormente nel Sud-Italia (da 119 a 134), nelle Isole (da 46 a 58) e nel Centro-Italia (da 110 a 120), mentre nel Nord-Italia vi è una leggera diminuzione, da 155 a 153 nel Nord-Ovest e da 157 a 134 nel Nord-Est.
Per quanto riguarda l’analisi di genere invece, si evince che (sempre nei primi 7 mesi del 2019 rispetto ai primi 7 del 2018), vi sono stati più casi mortali tra gli uomini (da 527 a 558) e 9 in meno tra le donne (da 60 a 51). Vi è inoltre un aumento delle denunce di infortunio mortale sia per i lavoratori comunitari (da 29 a 49) che per quelli extracomunitari (da 64 a 71), per gli italiani invece 6 casi in meno (da 494 a 488).
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Al di fuori di questa classifica ufficiale vi sono anche alcuni, anzi troppi incidenti mortali che si sono verificati tra agosto e settembre 2019, 18 per l’esattezza. Tra cedimenti di ringhiere, scariche elettriche, cadute dai palazzi o dalle scale e annegamenti fatali così come è tristemente accaduto pochi giorni fa a due operai ad Arena Po, in provincia di Pavia, la situazione è davvero preoccupante e sconvolgente. I Sindacati la chiamano “strage inaccettabile”; Rossana Dettori, responsabile nazionale della sicurezza del lavoro per la Cgil, a questo proposito afferma: “La situazione è drammatica, ci vuole subito un piano nazionale per la prevenzione. Formare il lavoratore e i piccoli imprenditori è importante tanto quanto mettere in sicurezza le strutture”. E noi non possiamo che essere più d’accordo.
Ma qual è la definizione esatta di sicurezza sul lavoro? Si tratta di un requisito necessario in grado di assicurare ai lavoratori una serie di misure di prevenzione e protezione nel luogo di lavoro al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli stessi dal rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali. L’ambiente lavorativo deve perciò essere dotato di tutti gli strumenti e macchinari indispensabili a garantire la tutela necessaria di fronte a qualsiasi tipo di pericolo. Dal punto di vista giuridico, la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, entrato in vigore il 15 maggio 2008) e dalle relative disposizioni correttive, quelle contenute nel "D. Lgs. 106/2009”.
Fondamentale precisare che le attività che devono garantire il controllo generale devono essere adottate sia dal datore di lavoro che dagli stessi lavoratori. Facciamo chiarezza: per lavoratore si intende colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Viceversa, per datore di lavoro si intende il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione e dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Ma esistono soltanto queste figure in un normale rapporto di lavoro? Assolutamente no. In esso intercorrono altri esponenti, che in questo contesto risultano estremamente importanti per assicurare che tutte le regole per la prevenzione e la protezione siano rispettate (per prevenzione si intende il complesso di misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori). Vediamole più nel dettaglio:
Per fare qualche esempio, nel settore dell’edilizia sarà indispensabile mettere in sicurezza ponteggi, attrezzature e materiali utilizzati per la costruzione, quindi valutare con estrema attenzione chi fornisce tutti questi strumenti e controllarli costantemente. Nel settore agricolo stesso discorso vale per i mezzi e gli impianti agricoli e tutto il contesto dove si conduce l’attività lavorativa. A prescindere dal luogo di lavoro, il sistema di prevenzione deve funzionare proprio come una perfetta catena di montaggio, ognuno possiede il proprio e preciso incarico. Esiste anche chi di competenza aiuta e assiste le imprese in materia di prevenzione e previdenza aziendale: le ASL e l’INAIL, che con la loro preziosa consulenza possono essere davvero di grande aiuto per sorvegliare e indagare su infortuni o incidenti. Non solo, l’impresa deve dedicarsi anche alla formazione del personale: sempre in base al D.Lgs. 81/08 e secondo il testo presente negli Accordi Stato Regione del dicembre 2011, infatti, si prevedono corsi indirizzati ai preposti e ai dirigenti con aggiornamenti periodici definiti secondo il livello di rischio aziendale. Inoltre, bisogna tenere presente anche la formazione riguardante gli addetti alle squadre d’emergenza quindi Antincendio e Primo Soccorso, definite rispettivamente nel D.M. 10/03/98 e nel D.Lgs 388/2003.
Una prevenzione accurata può realmente rappresentare la chiave per poter sviluppare una sicurezza aziendale ottimale e poter impedire dei possibili disastri. Da un’attenta valutazione si andrà poi a monitorare e migliorare costantemente le condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda e proteggere inestimabili vite umane. Investire in tutto questo rende un’azienda oltre che sicura in termini di legge, in grado soprattutto di salvare i lavoratori da infortuni e morti inutili e drammatiche. Perché allora non informarsi e prepararsi adeguatamente?
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Concludiamo lasciandovi con una preziosa citazione che ancora oggi rimane un caposaldo essenziale dei diritti di ogni singolo lavoratore:
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.
(Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948)